La cessione al fondo immobiliare non è elusiva
Le Entrate non possono riqualificare come cessione d’azienda immobiliare l’atto di conferimento seguito dalla cessione del 100% delle quote e, con atto separato, degli immobili. Ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro, l’articolo 20 del Dpr 131/1986 consente di tassare il singolo atto in base ai relativi effetti giuridici, ma non di contestare l’elusività del comportamento tenuto, né di tassare gli atti da registrare in base agli effetti economici prodotti. Lo ha ribadito la Ctp di Milano nella sentenza 3681/22/2017 (presidente Giucastro, relatore Miceli).
L’operazione
La fattispecie ha riguardato una riorganizzazione aziendale attuata attraverso una serie di atti distinti:
• il conferimento di un ramo d’azienda e delle licenze immobiliari in una società neocostituita;
• la cessione della partecipazione totalitaria (100% delle quote della newco) a una società di gestione immobiliare;
• la cessione con atti separati degli immobili di un complesso commerciale al fondo immobiliare speculativo di tipo chiuso riservato affidato alla società di gestione.
In questo modo l’operazione aveva determinato, nell’insieme, il trasferimento di un ramo di azienda immobiliare a favore della società di gestione.
L’Agenzia notificava alle società intervenute nell’operazione distinti avvisi di liquidazione e riqualificava i diversi negozi giuridici sottoscritti dalle parti quali atti di «cessione d’azienda immobiliare», con conseguente applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale.
Il contribuente resisteva all’accertamento, rilevando che le distinte operazioni rispondevano a precise ragioni economiche e organizzative. In particolare il conferimento nella newco delle licenze immobiliari si giustificava anche in considerazione dell’impossibilità del fondo di esercitare l’attività di gestione immobiliare, così come previsto dalla direttiva 2011/61/Ue e dal provvedimento della Banca d’Italia del 19 gennaio 2015. Inoltre, l’articolo 20 del Dpr 131/86 non consente di riqualificare gli atti in base a elementi esterni e in virtù della loro presunta natura elusiva.
La decisione
La Ctp di Milano ha annullato gli avvisi di liquidazione, ribadendo l’impossibilità di considerare l’articolo 20 quale norma generale antielusiva.
Pertanto, nell’esercizio del suo potere di riqualificazione interpretativa, l’ufficio non può operare un’artificiosa ricostruzione della fattispecie imponibile, assumendo a riferimento i presunti effetti economici degli atti esaminati e, soprattutto, senza dimostrare minimamente il presunto disegno elusivo del contribuente.
Ciò vale, soprattutto, nel caso in cui - così come si è verificato nel caso di specie - lo schema negoziale utilizzato non è irragionevole rispetto alle logiche di mercato e le operazioni sono poste in essere nell’ambito di una consistente, nuova e diversa operazione di riorganizzazione aziendale.