Imposte

La compliance gioca anche d’anticipo

di Giacomo Albano

Competenza esclusiva e a 360 gradi dell’Ufficio Cooperative Compliance per i periodi di imposta decorrenti dall’ammissione al regime, con possibilità di assoggettare a controllo tutte le fattispecie che non siano state oggetto di interlocuzione costante e preventiva. È quanto previsto dal provvedimento delle Entrate emanato il 26 maggio (si veda «Il Sole 24 Ore» del 27 maggio), che aggiunge un ulteriore tassello verso la piena operatività del regime di adempimento collaborativo, a distanza di circa un anno dal precedente Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2016.

Grafica: I punti chiave del provvedimento

Il provvedimento accoglie solo in parte le osservazioni di quanti avevano auspicato che tutti i rischi fiscali del contribuente ammesso al regime, in quanto monitorati e presidiati dal Tax Control Framework, e offerti così in modo trasparente al potere di controllo preventivo delle Entrate, non potessero essere oggetto di ulteriore verifica e accertamento ex post. Si prevede invece che, nonostante il controllo anticipato previsto per le imprese ammesse al regime, ciò non esclude un controllo successivo, finalizzato all’acquisizione di dati e notizie utili ai fini del controllo sostanziale delle dichiarazioni.

Soltanto per le fattispecie oggetto di interlocuzione costante e preventiva, ivi incluse le posizioni “rinviate” o “sospese” (ovvero quelle fattispecie su cui non si è ancora formata o non si è affatto formata una comune valutazione), è previsto che l’Agenzia non reiteri i controlli già effettuati in via preventiva nel corso della procedura, sempre che non ci siano mutamenti nelle circostanze di fatto e di diritto.

Per tutte le altre fattispecie restano fermi gli ordinari poteri di controllo che, in fase di prima applicazione, saranno di esclusiva competenza dell’Ufficio cooperative compliance, istituito presso la direzione centrale Accertamento. Questi sarà quindi il solo organo competente sia per l’esercizio preventivo degli ordinari poteri di controllo - nell’ambito dell’interlocuzione costante con l’impresa – che per le attività di verifica sostanziale delle dichiarazioni, oltre che per la verifica sull’operatività del sistema di gestione del rischio fiscale.

Resta ferma la competenza delle articolazioni territoriali competenti per le verifiche fiscali relative ad annualità precedenti l’ingresso nel regime; tuttavia, gli organi competenti dovranno informare preventivamente l’ufficio Cooperative compliance dell’intenzione di attivare una verifica nei confronti dell’impresa ammessa al regime e dovranno interpellare lo stesso Ufficio prima di redigere il processo verbale di constatazione.

La competenza esclusiva resta applicabile anche a seguito dell’esclusione dal regime - ovviamente per gli anni in cui lo stesso ha trovato applicazione – e si affianca a quella relativa alla gestione delle attività che formano parte integrante della cooperative, incluse la stipula degli accordi di adempimento collaborativo, la gestione delle istanze di interpello “abbreviato”, la verifica della corretta applicazione delle indicazioni fornite e dei pareri resi, la trattazione delle istanze di interpello sui nuovi investimenti.

Ulteriore aspetto di rilievo affrontato dal provvedimento riguarda il rapporto tra la cooperative compliance e la disciplina degli accordi preventivi (art. 31-ter Dpr 600/73). Il provvedimento prevede infatti che le materie oggetto di accordi preventivi - prezzi di trasferimento, valutazione esistenza di una stabile organizzazione, attribuzione utili e perdite alla stabile organizzazione – sono normalmente incluse nell’interlocuzione costante e preventiva nell’ambito della procedura. Tuttavia l’impresa ha la facoltà di presentare autonoma istanza di accordo preventivo, nel qual caso la procedura viene gestita dall’Ufficio Accordi preventivi e controversie internazionali, in deroga alla competenza esclusiva dell’Ufficio cooperative.

Il provvedimento disciplina poi le modalità di svolgimento della procedura, all’inizio della quale l’impresa e l’ufficio concordano delle “soglie di materialità” non solo quantitativa, ma anche qualitativa, in relazione alle quali vanno adempiuti gli obblighi di collaborazione e trasparenza. Questi obblighi riguardano tutte le situazioni idonee a generare rischi fiscali significativi, nonché le operazioni che possono rientrare nella “pianificazione fiscale aggressiva”.

In proposito, è previsto che le fattispecie “sotto soglia” non devono essere oggetto di comunicazione, in quanto i relativi rischi si considerano per definizione “non significativi”. Pertanto, in caso di rettifica di tali fattispecie, si applicherà comunque il beneficio della riduzione a metà delle sanzioni.

Grafica: I punti chiave

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