La costituzione di un trust sconta l’imposta sulla donazione
Con la costituzione di un trust il settlor (disponente) trasferisce al trustee (gestore) la piena titolarità del diritto di proprietà sui beni in esso segregati, venendo meno il suo controllo sugli stessi e potendone esercitare il diritto solo nei soli limiti dell’atto costitutivo; si tratta, in sostanza, di una sorta di proprietà condizionata il cui effetto traslativo a favore del trustee è da ricomprendere nella categoria dei vincoli di destinazione e pertanto da assoggettare all’imposta proporzionale dovuta per le successioni e donazioni.
Questo il principio emergente dalla sentenza della C tr Milano 2571/2018 depositata il 5 giugno ( presidente D’Addea/relatore Bussani).
La vicenda
Il focus della controversa questione finita all’attenzione dei giudici tributari milanesi aveva ad oggetto l’istituzione di un trust in cui venivano conferiti da parte di una Srl ( settlor) alcuni beni immobili nominando quale trustee una Spa; l’Ufficio emetteva avviso di liquidazione richiedendo il pagamento dell’imposta di donazione, oltre che ipotecaria e catastale, in misura proporzionale, assumendo quale imponibile la somma esposta e riferita alla valutazione degli immobili apportati dalla società disponente al Trust.
I giudici di primo grado confermavano la liceità dell’operato dell’amministrazione finanziaria considerando il trust rientrante nella categoria dei vincoli di destinazione e quindi soggetto alla disciplina fiscale in materia di successioni e donazioni.
La sentenza
Il trustee , appellante, eccepiva l’erroneità della decisione di prime cure in quanto, a suo dire, il Trust non rientra tra i vincoli di destinazione essendo un istituto completamente differente in quanto la sua essenza consiste nell’affidamento dei beni ad un trustee che li gestisca a favore del beneficiario, poiché è un atto fiscalmente neutro, privo degli elementi di capacità contributiva ai fini delle imposte indirette, nonché che il trustee non è proprietario dei beni conferiti ai sensi del codice civile ( articolo 832).
La Ctr , nel confermare la decisione di prime cure , quindi considerando il trust rientrante nella categoria dei vincoli di destinazione, offre ulteriori argomentazioni, in particolar modo sul diritto di proprietà.
In sostanza i giudici , pur riconoscendo aspetti peculiari al trust in cui, come noto, i beni segregati costituiscono un patrimonio con propria autonomia giuridica rispetto a quello del settlor e del trustee, non possono non riconoscere come tale istituto rientri pienamente nella categoria dei vincoli di destinazione essendo evidente che il conferimento in trust di beni immobili o di diritti immobiliari avviene con la previsione di determinati obblighi o impegni, con effetti traslativi della proprietà.
In capo al trustee si trasferisce la titolarità del diritto di proprietà mentre l’esercizio dello stesso può essere esercitato dal settlor esclusivamente nei limiti dell’atto costitutivo (ad esempio, la nomina di ulteriori beneficiari); si tratta in sostanza di una sorta di “proprietà condizionata” il cui effetto traslativo a favore del trustee è da ricomprendere nella categoria dei vincoli di destinazione e pertanto da assoggettare all’imposta proporzionale dovuta per successioni e donazioni ( legge n. 286/2006).
Il Collegio ambrosiano osserva altresì come il trasferimento dei beni in un trust al beneficiario, all’atto della cessazione o scioglimento del vincolo, «non determini un ulteriore presupposto impositivo in quanto i beni hanno già scontato l’imposta nel momento della costituzione del vincolo e cioè nel momento in cui si è determinato l’effetto segregativo».
Ctr Milano, sentenza 2571 depositata il 5 giugno 2018