Adempimenti

La credibilità della riforma degli studi di settore si gioca sulla reale semplificazione

di Gian Paolo Ranocchi

Sono tre gli obiettivi che perseguono gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) che dal 2017 gradualmente sostituiranno gli studi di settore. Favorire l’emersione spontanea delle basi imponibili, stimolare l’assolvimento degli obblighi tributari e rafforzare la collaborazione tra contribuenti e amministrazione finanziaria. Obiettivi condivisibili che solo il tempo dirà se saranno raggiunti o meno.

Gli indici di affidabilità fiscale nascono dall’esperienza degli studi di settore che a loro volta altro non sono che l’evoluzione di precedenti strumenti di analisi statistica dell’affidabilità fiscale dei piccoli contribuenti. Non a caso, come negli studi di settore:
■i dati per costruire gli indici di affidabilità fiscale sono acquisiti principalmente con le dichiarazioni fiscali;
■anche nel “mondo” degli Isa si parla di causa di esclusione e di inapplicabilità;
sono previste le Commissioni degli esperti;
■in caso di scostamento si disciplina l’adeguamento spontaneo dei ricavi/compensi in dichiarazione
si regolamenta un “regime premiale” per i contribuenti virtuosi.

Aspettiamo quindi di vederli nella pratica questi indici di affidabilità fiscale ma la sensazione è che quello che uscirà dalla porta (gli studi di settore, appunto) rientrerà dalla finestra. Va detto che gli Isa non sono espressamente qualificati come strumenti diretti di accertamento come, invece, apparentemente invece lo erano gli studi di settore, ma in questo senso la giurisprudenza di legittimità dellaCassazione nel corso degli anni ha insegnato molte cose.

Il fulcro su cui si muovono gli indici sintetici di affidabilità fiscale è dato dal regime premiale. I contribuenti virtuosi, infatti, potranno contare su alcuni bonus fiscali: una soglia di esonero più alta per l’apposizione del visto di conformità in caso di compensazione di crediti fiscali (50mila euro per l’Iva e 20 mila euro per le imposte dirette e l’Irap) o di richieste di rimborso (50mila euro per l’Iva), l’esclusione dal regime delle società di comodo, l’esclusione dagli accertamenti di tipo analitico presuntivo (articolo 39, primo comma, lettera d) del Dpr 600/1973 e speculare norma Iva) e dal redditometro (articolo 38 del Dpr 600/1973) e l’anticipazione di almeno un anno dei termini di accertamento. A parte l’innalzamento della soglia del credito per l’esonero dall’apposizione del visto di conformità, va detto che gli altri bonus già erano a regime nel regime premiale previsto per gli studi di settore (salvo il blocco degli accertamenti sulle società di comodo in quanto si trattava di una causa di esclusione specifica).

In relazione agli aspetti più pratici della vicenda, la disposizione prevede che «con provvedimento del direttore dell’agenzia delle Entrate sono individuati i livelli di affidabilità fiscale, anche con riferimento alle annualità pregresse, ai quali è collegata la graduazione dei benefici premiali; i termini di accesso ai benefici possono essere differenziati tenendo conto del tipo di attività svolta dal contribuente». Sembra quindi di capire che in funzione del voto che scaturisce dalla pagella fiscale Isa del contribuente, i premi saranno graduati. In che modo ed in quali entità è aspetto però tutto da scoprire. In questo contesto era probabilmente preferibile affidare il compito dell’individuazione dei livelli di affidabilità fiscale e della collegata graduazione dei benefìci premiali ad un decreto del Mef piuttosto che ad un regolamento con paternità dell’agenzia delle Entrate, al fine di meglio garantire una effettiva terzietà in questo passaggio che è di fondamentale importanza nell’impianto che governa l’applicazione degli Isa. La scelta, però, non è andata in questa direzione per cui sarà una delle due parti in gioco che fisserà le regole della partita.

Un ultimo aspetto che segnaliamo è quello che attiene all’applicazione in concreto del mantra «semplificazioni». L’applicazione degli Isa poggerà, come dice il testo dell’emendamento, sull’obbligo di comunicazione preventiva delle informazioni sensibili da parte dei contribuenti. È facile quindi prevedere dei modelli Isa che viaggeranno telematicamente insieme o incorporati nelle dichiarazioni fiscali di periodo. In caso di violazioni particolarmente gravi (omissioni non sanate), il contribuente oltre ad essere sanzionato rischierà di subire un accertamento meramente induttivo (comma 2 dell’articolo 39 del Dpr 600/1973). Su questo punto è auspicabile che si limitino al massimo le richieste di dati ed informazioni a carico dei contribuenti. I cervellotici modelli studi di settore hanno insegnato in questi anni che la richiesta spasmodica di dati di ogni genere e spesse volte duplicati, oltre ad essere scarsamente utile sul piano della costruzione del modello statistico è il miglior viatico per far scattare la sindrome da rigetto in capo a contribuenti e fiscalisti.

Le schede di lettura delle modifiche apportate alla Camera

Il testo della manovrina con le modifiche apportate dalla Camera

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