La derivazione rafforzata guida il raccordo con il Tuir
La stesura del Tuir precedente alla conversione del decreto legge Milleproroghe (Dl 244/16) era del tutto inadatta a gestire il mutamento contabile imposto ai finanziamenti infragruppo a tassi non di mercato. L’effetto in campo fiscale delle scritture contabili pubblicate in pagina presenta tre incognite, tutte di non facile soluzione:
l’incremento del costo della partecipazione rilevato contabilmente ha rilevanza fiscale (ad esempio in caso di successiva cessione)?
le componenti finanziarie registrate a Conto economico lungo la durata del finanziamento costituiscono oneri e proventi finanziari anche dal punto di vista reddituale, rilevanti ai sensi dell’articolo 96 del Tuir?
l’incremento di patrimonio netto nella società partecipata ha rilevanza ai fini Ace?
Qualche risposta si trova nei documenti accompagnatori alle disposizioni di adeguamento fiscale alle modifiche della disciplina bilancistica, che, dopo alterne vicende, sono state finalmente approvate nell’ambito della conversione in legge del Dl 244/2016. In essi, infatti, si indica questa fattispecie tra gli esempi di nuova rappresentazione contabile che assumono rilevanza fiscale. Ne dovrebbe conseguire che l’incremento di valore della partecipazione si dovrebbe rispecchiare in un parallelo incremento del costo fiscalmente riconosciuto della stessa.
L’emersione a Conto economico della componente finanziaria, per quanto non correlata a un effettivo scambio di flussi finanziari tra le parti, dovrebbe determinare oneri e proventi finanziari da trattare secondo le usuali regole del Tuir, anche in virtù del principio di «derivazione rafforzata» che è tra i punti cardine delle modifiche recate dal Dl Milleproroghe.
Per quanto attiene, invece, agli effetti Ace, l’articolo 13-bis dello stesso decreto legge rinvia a un successivo decreto di adeguamento del Dm 14 marzo 2012 (attuativo dell’articolo 1 del Dl 201/2011), da emanare entro sessanta giorni dalla conversione del Dl 244. Il problema è che le imprese devono chiudere i bilanci e calcolare le imposte, per cui il tempo stringe.
Ricordiamo, per completezza, che se un finanziamento agevolato è riconosciuto in favore di un dipendente della società, la differenza tra il valore nominale e il valore attuale del credito rappresenta il beneficio concesso al dipendente, per cui, privilegiando la sostanza, l’importo può essere considerato come una forma di retribuzione aggiuntiva e, come tale, contabilizzato come costo del personale. Il quesito, in questo caso, riguarda la rilevanza fiscale di quest’onere ai sensi dell’articolo 95 Tuir e della disciplina Irap: anche in questo caso vi dovrebbe essere allineamento tra rilevazione contabile e inquadramento tributario. L’effetto reddituale sul dipendente è, invece, disciplinato dall’articolo 51, comma 4, lettera b), del Tuir e non pare ci siano novità sotto questo aspetto.