Controlli e liti

La dichiarazione omessa e la scomparsa della contabilità legittimano l’avviso sprint

di Roberto Bianchi

Il Fisco può non rispettare il termine di 60 giorni - disposto dall’articolo 12, comma 7, della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) - per la notifica dell’atto di accertamento, qualora sussistano circostanze di «particolare e motivata urgenza» ravvisate, nella vicenda in esame, non solo nell’approssimarsi della scadenza della polizza prodotta a garanzia del rimborso Iva, ma anche da un articolato complesso di circostanze tra le quali emergono la scomparsa delle scritture contabili, l’omissione della presentazione delle dichiarazioni tributarie, l’acquisto di quote senza esborso. A tale conclusione è giunta la sentenza 9506/2017 della Cassazione , nella quale ha ritenuto integrate le circostanze in grado di giustificare l’emissione anticipata dell’avviso di accertamento.

Contro la pronuncia di secondo grado, il contribuente ha depositato ricorso per Cassazione lamentando la violazione e la falsa applicazione dell’articolo 12, comma 7, dello Statuto dei diritti del contribuente, in ragione della quale la mancata osservanza del periodo di 60 giorni dalla conclusione della verifica, che deve trascorrere prima di poter procedere alla notifica dell’atto di accertamento, risulta essere giustificabile esclusivamente in presenza di circostanze di «particolare e motivata urgenza».

Tuttavia, a parere del collegio di legittimità, l’accertamento induttivo era stato legittimamente effettuato in quanto l’agenzia delle Entrate aveva verificato il complesso delle attività poste in essere, evidenziando come la società, successivamente all’erogazione del rimborso Iva, non aveva effettuato ulteriori operazione attive a esclusione della vendita dell’unico immobile posseduto, dimenticandosi sia di versare l’Iva dovuta e sia di dichiarare la relativa plusvalenza, per poi «dissolversi assumendo la veste di una nuova società fittizia», risultando del tutto inequivocabile che il menzionato ente fosse stato costituito esclusivamente al fine di conseguire un illegittimo rimborso d’imposta.

Le Sezioni Unite della Cassazione, attraverso la sentenza 18184/2013, hanno chiarito che il comma 7 dell’articolo 12 della legge 212/2000 ha introdotto un termine a guarentigia degli assiomi di cooperazione e trasparenza che devono sussistere tra amministrazione finanziaria e contribuente. I giudici asseriscono pertanto che qualora risulti evidente la mancanza di collaborazione e di trasparenza da parte del soggetto, il divieto di notifica anticipata risulta essere superfluo in quanto, il vizio invalidante, non si manifesta nell’omessa rappresentazione delle motivazioni di urgenza quanto piuttosto nell’effettiva carenza di ragioni di impellenza che legittimino l’anticipazione dell’avviso di accertamento.

Pare pertanto consolidarsi il filone giurisprudenziale di legittimità che reputa una valevole motivazione di urgenza, idonea a giustificare l’emissione di un avviso di accertamento anticipato, la sussistenza di una pericolosa condotta penale tributaria del contribuente, rappresentato dalla sentenza 15527/2016 con la quale la Suprema corte ha ribadito che, la pericolosità delle condotte penali attribuite al contribuente, assume rilevanza ai fini della valutazione della sussistenza delle argomentazioni di motivata urgenza che giustificano l’emissione accelerata dell’atto impositivo.

Tuttavia la 15527/2016 ha anche sostenuto che le Commissioni tributarie, per soppesare l’esimente della sussistenza delle ragioni di urgenza che legittimi l’accertamento anticipato, avrebbe anche dovuto vagliare la pericolosità della condotta del contribuente «correlata alla reiterazione di plurime violazioni di natura tributaria». Tutto ciò parrebbe significare che, anche una moltitudine di violazioni tributarie o, in ogni caso, la propensione del contribuente a infrangere le disposizioni tributarie, sebbene non sfociando in comportamenti penalmente significativi, potrebbe perfezionare quella pericolosità tributaria in grado di elevarsi a una ragione di motivata urgenza, in grado di giustificare l’emissione di un accertamento anticipato.

Cassazione, sentenza 9506/2017

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