La dichiarazione di prescrizione non impedisce la confisca
La confisca urbanistica, di terreni e immobili, può resistere alla prescrizione del reato. Anche dopo la pronuncia della Corte europea dei diritti dell’uomo del 28 giugno 2018. Lo chiarisce la Corte di cassazione con la sentenza penale n. 5936, nella quale è stato affrontato il caso di un procedimento avviato per il reato di lottizzazione abusiva previsto dall’articolo 44 lettera c) del Testo unico dell’edilizia. In appello era stata dichiarata l’estinzione del reato per il maturare della prescrizione, ma era stata confermata la confisca delle opere abusive.
Ora, la Cassazione, investita del ricorso contro la persistenza della misura, annulla il giudizio della Corte d’appello, ma nello stesso tempo afferma che è possibile disporre la confisca urbanistica anche in caso di sentenza di prescrizione. E questo anche dopo il verdetto della Corte europea che, pochi mesi fa, ha proprio affrontato il tema. I giudici europei infatti hanno chiarito che i principi di legalità e colpevolezza disciplinati dall’articolo 7 della Convenzione dei diritti dell’uomo, oltre alla presunzione di non colpevolezza, non permettono che la confisca venga disposta in assenza di una sostanziale dichiarazione di responsabilità, anche se adottata in assenza di una formale condanna.
Tenendo ferma la necessità di assicurare il diritto di difesa, affermava però la Corte europea, «qualora i tribunali investiti constatino che sussistono tutti gli elementi del reato di lottizzazione abusiva pur pervenendo a un non luogo a procedere, soltanto a causa della prescrizione, tali constatazioni, in sostanza, costituiscono una condanna ai sensi dell’articolo 7 che in questo caso non è violato».
In astratto così, puntualizza adesso la Cassazione, è assolutamente possibile e aderente ai principi della Convenzione, la coesistenza tra prescrizione e confisca. L’attenzione però si deve spostare sul dato sostanziale dell’accertamento dell’esistenza del reato e della colpevolezza dell’imputato, con tutte le garanzie che sono tipiche della natura penale della confisca.
Una conclusione che, oltretutto, ricorda la Cassazione, è in linea con il nuovo articolo 578 bis del Codice di procedura penale, introdotto un anno fa dal decreto legislativo sulla riserva di codice (il n. 21 del 2018). La norma prevede infatti che la Corte d’appello o la Cassazione, nel dichiarare il reato estinto per amnistia o prescrizione, decidono sull’impugnazione solo agli effetti della confisca, dopo avere compiuto la verifica sulla responsabilità dell’imputato.
In questo senso, tra l’altro, erano andate nel recente passato anche precedenti sentenze della Cassazione stesse, tutte tese a sostenere la possibilità di conservazione della misura patrimoniale, dopo avere accertato la colpevolezza dell’imputato con tutte le garanzie del contraddittorio. Era venuto così a delinearsi un vero e proprio principio di creazione giurisprudenziale, poi fatto proprio dall’intervento del legislatore.
La ragione dell’annullamento della pronuncia del giudice di appello, nel caso esaminato, sta proprio nell’assenza di una puntuale verifica sulla responsabilità, davanti invece alle contestazioni sollevate dalle (numerose) persone imputate soprattutto sul fronte della configurabilità della lottizzazione abusiva e soprattutto sull’epoca della sua consumazione. Per questo il provvedimento deve essere annullato e rinviato alla Corte d’appello stessa che ora dovrà procedere all’accertamento, assicurando tutte le garanzie difensive.
Corte di cassazione – Sentenza 5936/2019