Adempimenti

La mini-voluntary apre le porte a chi è ritornato all’estero

immagine non disponibile

di Marco Piazza

Per la mini-voluntary al 3% che consente di regolarizzare le omissioni degli obblighi di monitoraggio fiscale non è necessario che lo status di soggetto fiscalmente residente in Italia o che lo status di frontaliere permangano ancora per il 2017. Niente sanatoria per chi ha ricevuto la notifica di avvisi di accertamento o atti di contestazione relativi alle attività e alle annualità oggetto di regolarizzazione. Nessuna preclusione, invece, per chi ha ricevuto inviti, questionari, processi verbali di constatazione o avvisi bonari dalla liquidazione delle imposte e dal controllo formale delle dichiarazioni. È quanto emerge dalla circolare 12/E/2018 di ieri che, dopo il provvedimento attuativo (si veda Il Sole 24 Ore del 2 giugno), illustra le modalità di adesione alla sanatoria in scadenza il 31 luglio (versamenti entro il 1° ottobre in quanto il 30 settembre cade di domenica, con eventuale rateazione). Ma vediamo nel dettaglio.

I requisiti

Sono ammessi alla procedura i contribuenti (e i loro eredi) rientrati in Italia dopo essere stati fiscalmente residenti all’estero ed iscritti all’Aire o che abbiano prestato la propria attività lavorativa in via continuativa in una zona di frontiera, anche se in seguito di nuovo frontalieri o residenti all’estero. Questo a condizione che al 6 dicembre 2017 il contribuente abbia ancora in essere con l’intermediario il rapporto finanziario relativo alle attività e alle somme da regolarizzare. Non rientrano le attività detenute in uno Stato estero diverso da quello di origine del reddito di lavoro autonomo o dipendente (condizione prevista dal provvedimento dell’Agenzia ma che non trova riscontro nella legge).

In base al provvedimento e alla circolare deve trattarsi di attività e somme che derivano da redditi di lavoro dipendente o autonomo prodotti nel medesimo Stato in cui le attività stesse sono depositate o detenute. Dal provvedimento e da diversi passaggi della circolare pare di comprendere che le attività devono derivare da redditi di lavoro “svolto” all’estero; quindi sembrano escluse (anche se questa restrizione non risulta dalla legge) le attività costituite con redditi di lavoro autonomo o dipendente di fonte estera non derivanti direttamente da un’attività di lavoro, come i diritti d’autore e forse le pensioni). Sarebbe opportuno un chiarimento ulteriore.

Sono escluse le attività patrimoniali, come gli immobili benché siano incluse le somme e le attività finanziarie derivanti dalla vendita di beni immobili posseduti nello Stato estero di prestazione della propria attività lavorativa in via continuativa.

Gli effetti

Con il pagamento del 3% del valore delle attività e della giacenza al 31 dicembre 2016 sono assolte le imposte sui redditi derivanti dalle attività regolarizzate, le sanzioni relative all’omessa compilazione del quadro RW e ai redditi evasi, l’Ivafe e le relative sanzioni e gli interessi.

La procedura non copre le imposte eventualmente evase sui redditi con cui sono state costituite le attività, se imponibili in Italia. Ricordiamo in proposito che il reddito da lavoro dipendente prestato all’estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti in Italia, concorre a formare il reddito complessivo per l’importo eccedente, da ultimo, 7.500 euro. Non sono tassabili in Italia i redditi dei frontalieri con la Svizzera (risoluzione 38/E/2017) e alcune retribuzioni pensioni e indennità provenienti dal Vaticano (articolo 3 del Dpr 601/1973).

Le precedenti voluntary

La sanatoria al 3% è preclusa per attività e somme già oggetto delle voluntary 1 e 2. Possono però aderire i contribuenti per i quali la voluntary non si è perfezionata per una causa di inammissibilità.

Agenzia delle Entrate, circolare 12/E/2018

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©