Controlli e liti

La notifica inviata all’ex liquidatore non configura l’«inesistenza»

di Roberto Bianchi

L’inesistenza della notificazione è configurabile, in forza dei postulati di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che nelle ipotesi di assoluta mancanza materiale dell’atto, nelle mere circostanze nelle quali venga posta in essere un’attività carente degli elementi costitutivi essenziali in grado di rendere ravvisabile un atto qualificabile come notificazione, rientrando ogni ulteriore ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.

I menzionati elementi constano nell’attività di trasmissione, effettuata da un soggetto qualificato, provvisto, nel rispetto del disposto normativo, della possibilità giuridica di compiere la menzionata attività, in maniera tale da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato e, nella fase di consegna, qualificata in senso lato come il conseguimento di uno qualsiasi degli esiti considerati positivi nella procedura di notifica disciplinati dall’ordinamento (in forza dei quali, pertanto, la medesima notificazione debba tuttavia considerarsi eseguita ex lege), rimanendo, di conseguenza, esclusi unicamente i casi in cui l’atto venga rimandato semplicemente al mittente in modo tale da dover considerare la notificazione meramente tentata ma non ultimata e pertanto omessa.

I menzionati postulati risultano inoltre applicabili, per la loro portata generale, anche alla notificazione dell’avviso (Cassazione, Sezioni Unite, sentenze 14917/2016 e 14916/2016 e Cassazione, sentenza 21429/2017).
A tale conclusione è giunta la Corte di cassazione attraverso l’ ordinanza 29380/2017 depositata in cancelleria il 7 dicembre 2017.

Il caso

La Srl A in liquidazione ha proposto ricorso nei confronti dell’agenzia delle Entrate e controricorso sempre nei confronti dell’Amministrazione finanziaria a fronte di un ricorso presentato dall’agenzia delle Entrate nei confronti della menzionata Srl per la cassazione delle sentenze della Ctr del Lazio n. 130/21/10 e n. 310/38/10.
L’impugnazione del secondo avviso è stata accolta dalla Ctp, che ha ritenuto tardiva la notificazione mentre la Ctr ha accolto la censura dell’Agenzia relativa alla tardività della notificazione dell’avviso, che pertanto ha escluso, dichiarando tuttavia la cessazione della materia del contendere.
Contro la prima sentenza la società ha proposto ricorso per ottenerne la cassazione alla quale l’Agenzia non ha replicato mentre avverso la seconda hanno proposto ricorso, sempre per ottenerne la cassazione, dapprima la società a cui l’Agenzia ha risposto presentando controricorso e in seguito l’Ufficio, che ha proposto a sua volta ricorso.

Il parere della Cassazione

A parere del Collegio di legittimità, tuttavia, è risultato infondato il motivo di ricorso col quale la società ha denunciato la violazione dell’articolo 56 del Dpr 633/1972 e dell’articolo 60 del Dpr 600/1973, in relazione all’articolo 57 del Dpr 633/1972, là dove il Giudice d’appello ha escluso che la notificazione dell’avviso di accertamento, avvenuta mediante raccomandata spedita al presunto liquidatore della Srl A, fosse inesistente e quindi insanabile in quanto, all’epoca in cui essa è stata eseguita, il liquidatore era persona diversa. Sul punto, difatti, in generale, le Sezioni Unite della Suprema Corte (sentenze 14916/2016 e 14917/2016) hanno chiarito che l’inesistenza della notificazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità.
Tali elementi consistono nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato e, nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi eseguita ex lege), restando pertanto esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta e pertanto, in definitiva, omessa. Questi principi, benché espressi con riguardo alla notificazione del ricorso per cassazione sono applicabili, per la loro portata generale, altresì alla notificazione dell’avviso per la loro estensione alla notificazione della cartella di pagamento (Cassazione, sentenza 21871/2016) e, per l’allargamento all’avviso di accertamento (Cassazione, sentenze 21429/2017, 21428/2017, 21427/2017, 21426/2017, 21425/2017).
Ma per la Suprema Corte non può dirsi maturata nemmeno la decadenza dall’azione impositiva. Si evince infatti dalla sentenza impugnata che il ricorso introduttivo «...è stato presentato in data 19 dicembre 2002...», entro, quindi il termine di decadenza fissato all’Ufficio che, come entrambe le parti riconoscono, sarebbe andato a scadere il 31 dicembre 2002 e quest’ultimo accertamento è rimasto incontestato. Ed è proprio tale impugnazione - che evidenzia l’avvenuta conoscenza dell’avviso e non già il suo successivo deposito presso la segreteria della Ctp - ad aver determinato la sanatoria della nullità della notificazione, ove esistente, impedendo la maturazione della decadenza dell’Ufficio dal proprio potere di accertamento.

Cassazione, sezione tributaria, ordinanza 29380 del 7 dicembre 2017

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