Irpef
Imposta sostitutiva a favore dei titolari di pensione estera che si trasferiscono nel Mezzogiorno: vale anche per i redditi di capitale di fonte estera
L’imposta sostitutiva dell’Irpef (di cui all’articolo 24-ter del Tuir), prevista per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera che si trasferiscono nel Sud Italia, si applica anche sui redditi di capitale di fonte estera.
Si ricorda che la norma consente alle persone fisiche titolari di pensione estera, che trasferiscono la residenza in un Comune del Mezzogiorno con popolazione non superiore a 20.000 abitanti, di optare per un’imposta sostitutiva forfettaria con aliquota del 7%. L’opzione riguarda i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero, individuati secondo i criteri previsti per l’attribuzione del credito d’imposta per redditi prodotti all’estero (lettura «a specchio» dell’articolo 23, comma 1, lettera b) del Tuir).
Nel caso oggetto d’interpello, gli utili erogati da una società di diritto estero posta in liquidazione (l’avanzo di liquidazione), in favore di un soggetto residente all’estero percettore di pensione estera che ha intenzione di stabilire la residenza fiscale nel Sud Italia, si qualificano come redditi di capitale, ai sensi dell’articolo 47, comma 7 del Tuir. Pertanto, tale reddito, secondo quanto previsto dall’articolo 23, comma 1, lettera b) del Tuir, va annoverato tra i redditi di capitale prodotti all’estero, con l’effetto che rientra nell’ambito applicativo del regime opzionale in esame.
Redditi di lavoro dipendente
Voli aerei: calcolo del reddito prodotto in Italia dai piloti che effettuano tratte internazionali
I redditi percepiti dai piloti impiegati in voli con partenza e arrivo in Italia (voli interni) sono imponibili – quali redditi di lavoro dipendente – in Italia. Diversamente, i redditi percepiti dai piloti non residenti che effettuano tratte internazionali, che interessano parzialmente il territorio italiano, risultano imponibili in Italia per la parte afferente alle ore in cui la prestazione lavorativa è svolta nello spazio aereo italiano, mentre per la parte derivante dalle ore di lavoro al di fuori dello spazio aereo italiano non sono soggetti a tassazione in Italia.
In merito alla determinazione del reddito imponibile, le norme di riferimento – salva l’eventuale applicazione di una Convenzione internazionale stipulata dall’Italia –dispongono quanto segue:
a) l’articolo 3, comma 1 del Tuir prevede che l’imposta si applichi sul reddito complessivo del soggetto formato, per i residenti, da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili indicati nell’articolo 10 e, per i non residenti, soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato;
b) nei confronti dei non residenti, i redditi sono tassati in Italia, ai sensi dell’articolo 23, comma 1, lettera c) del Tuir – limitatamente a quelli di lavoro dipendente prestato (nel corso del periodo d’imposta) nel territorio dello Stato, compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 50.
Immobili
Superbonus: errata comunicazione dell’opzione di cessione del credito/sconto in fattura
Nel caso oggetto d’interpello, il cedente ha erroneamente indicato, nella comunicazione, l’opzione di cessione del credito anziché quella di sconto in fattura (articolo 121, Dl 34/2020). L’errata indicazione non rappresenta un mero errore formale, in quanto l’opzione di sconto in fattura permette un trasferimento del credito ulteriore a soggetti non qualificati. In particolare, la differenza tra le due opzioni consiste nel fatto che l’impresa che ha effettuato i lavori e che applica lo sconto in fattura può cedere il credito a un cessionario, anche non qualificato, mentre con l’opzione per la cessione del credito, il cessionario può, a sua volta, cedere il credito d’imposta, ma limitatamente a soggetti qualificati (banche, intermediari finanziari, imprese di assicurazione).
Il contribuente avrebbe potuto modificare le scelte attraverso la rinuncia al credito da parte del cessionario e la trasmissione di una nuova comunicazione nei termini previsti.
Avendo il cessionario già utilizzato in compensazione parte del credito edilizio acquisito, risulta impossibile modificare o annullare la relativa comunicazione (risposta interpello 590/2020).
In passato, era possibile sanare errori formali tramite la remissione in bonis (articolo 2, Dl 16/2012), inviando una nuova comunicazione oltre il termine ordinario. Tuttavia, l’articolo 2, Dl 39/2024 ha eliminato questa possibilità, rendendo più rigida la disciplina.
Ad ogni modo, in relazione al caso in esame, l’agenzia delle Entrate precisa che:
- rimane valida la rinuncia al diritto alla detrazione in cambio di un credito di pari importo sul corrispettivo, comunicata dal cedente;
- non è possibile per il cessionario beneficiare delle conseguenze proprie dello sconto in fattura (vale a dire, di effettuare ulteriori cessioni libere);
- il cessionario conserva, comunque, il diritto di utilizzare il credito in compensazione o di cederlo ai soggetti qualificati.
Immobili
Agevolazioni «prima casa»: modifica normativa del termine per la rivendita dell’abitazione agevolata
La legge di Bilancio 2025 (articolo 1, comma 116, legge 207/2024) ha esteso da 1 a 2 anni, ai fini dell’imposta di registro, il termine per rivendere l’immobile già posseduto e acquistato con i benefici «prima casa», ai sensi dell’articolo 1, comma 4-bis, Nota II-bis, della Tariffa I allegata al Dpr 131/1986. La norma da ultimo citata consente di acquistare una nuova abitazione pur possedendo ancora quella precedente, purché questa venga alienata entro 2 anni. Il termine è stato esteso a 2 anni per agevolare il cambio di abitazione e incentivare il mercato immobiliare.
L’allungamento del termine a 2 anni non si estende al credito d’imposta per il riacquisto dell’abitazione agevolata, ai sensi dell’articolo 7, legge 448/1998. Ciò in quanto le agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate per analogia.
Pertanto, resta ferma la precedente disciplina secondo la quale spetta il credito d’imposta a chi, dopo aver venduto una «prima casa» acquistata con le agevolazioni, ne compra un’altra entro 1 anno dall’alienazione. L’importo del credito è pari all’imposta di registro o Iva pagata sul primo acquisto, fino a concorrenza dell’imposta dovuta sul nuovo.
Agevolazioni
Crediti d’imposta Transizione 4.0 e 5.0: opzione per evitare il cumulo
Il ministero delle Imprese e del Made in Italy chiarisce le modalità operative per esercitare l’opzione per una delle due agevolazioni (Transizione 4.0 e 5.0), a seguito di quanto previsto dall’articolo 1, comma 2, Dl 21 novembre 2025, n. 175. La norma ha stabilito, infatti, che i crediti d’imposta previsti dal Piano Transizione 5.0 (articolo 38, Dl 19/2024) e dal Piano Transizione 4.0 (articolo 1, commi 1051 e seguenti, legge 178/2020) non sono cumulabili per i medesimi beni oggetto di agevolazione.
Pertanto, le imprese che hanno presentato domanda per entrambe le misure hanno dovuto optare, entro il 27 novembre 2025, per una delle due, secondo le modalità di seguito indicate. Analogamente, le imprese che hanno inviato comunicazione di completamento dell’investimento devono comunicare, entro 5 giorni dalla comunicazione del Gse, come di seguito indicato, a pena di decadenza, la rinuncia alle risorse prenotate sul credito non fruito.
Ecco le modalità:
1) il Gse inviava all’impresa, che ha presentato richiesta per entrambi i crediti d’imposta, una Pec contenente il modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (DSAN) – ai sensi degli articoli 46 e 4, Dpr 445/2000 – per la richiesta di rinuncia ad uno dei due benefici;
2) l’impresa doveva compilare il modello DSAN, sottoscriverlo digitalmente e inviarlo tramite Pec, all’indirizzo indicato dal Gse nella predetta comunicazione, entro il 27 novembre 2025.
La medesima modalità va utilizzata al fine di comunicare (entro 5 giorni dalla ricezione della comunicazione del Gse) la predetta rinuncia alle risorse prenotate relativamente al credito non usufruito.
Agevolazioni
Contributo straordinario per le copie cartacee vendute nel corso dell’anno 2023: invio della domanda
Dalle ore 10:00 del 26 novembre alle ore 17:00 del 18 dicembre 2025 è possibile presentare le domande per il contributo previsto dall’articolo 4, Dpcm 17 aprile 2025.
Le disposizioni applicative per la fruizione di tale contributo sono contenute nel decreto del Capo dipartimento per l’informazione e l’editoria 16 ottobre 2025.
Le domande devono essere firmate dal legale rappresentante dell’impresa, esclusivamente con firma digitale in formato CAdES, e presentate per via telematica attraverso la procedura disponibile nell’area riservata del Portale impresainungiorno.gov.it, previa autenticazione tramite Spid, Cns o Cie.
Le imprese richiedenti devono presentare una sola domanda. In caso di errore, sarà possibile, per tutta la durata di apertura dello sportello, presentare una nuova domanda che annulla la precedente.
Per l’accesso al Portale o per la compilazione della domanda è possibile consultare il manuale utente della procedura oppure contattare l’Help Desk al numero telefonico 0664892717 dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 17:00.
Per eventuali esigenze di chiarimenti, inoltre, è stata predisposta una sezione Faq presente nella pagina dedicata del sito del Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.
Consolidato fiscale
Consolidato fiscale e remissione in bonis
La remissione in bonis (articolo 2, Dl 16/2012) consente di sanare la mancata comunicazione di un’opzione che si ricava dal comportamento concludente del contribuente, purché non siano intervenute attività di accertamento e sussistano i requisiti sostanziali (e si provveda al versamento della sanzione di 250 euro).
Nell’ambito dell’opzione per il consolidato fiscale – per il quale la scelta va comunicata con la dichiarazione presentata nel periodo d’imposta a decorrere dal quale s’intende utilizzare il regime di gruppo (articolo 119, comma 1, lettera d, del Tuir) - l’agenzia delle Entrate ha precisato che:
1) la consolidata, che ha corrisposto in via separata il secondo acconto d’imposta (nel caso di specie, 2 dicembre 2024, ossia successivamente al termine di presentazione della dichiarazione con cui avrebbe dovuto comunicare l’opzione, nel caso di specie 31 ottobre 2024) non ha diritto alla remissione in bonis. A mente dell’articolo 118, comma 3 del Tuir gli acconti vanno versati dalla consolidante (per il primo esercizio vanno commisurati sulla somma algebrica dei redditi delle singole società, potendosi applicare il metodo storico ovvero quello previsionale). Il primo acconto ben potrebbe essere stato versato separatamente dalla consolidata, se alla data del versamento l’opzione non era stata ancora esercitata. Il comportamento tenuto dalla consolidata non può dirsi concludente e, quindi, non si ha diritto alla remissione in bonis;
2) può fruire della remissione in bonis la consolidata neocostituita (a fine 2023 con chiusura del primo esercizio a fine 2024) che non paga acconti per il primo anno (2024) e nelle scritture contabili evidenzia i rapporti intercompany da consolidato fiscale (provento da consolidato per la monetizzazione delle perdite e degli interessi passivi). In questo caso il comportamento concludente lascia intendere la volontà di optare per la tassazione di gruppo.
Crisi d’impresa
Composizione negoziata nella crisi d’impresa: accordi transattivi con l’Erario
Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha pubblicato il documento di studio «L’accordo transattivo con l’erario nella composizione negoziata».
Il documento offre un inquadramento dell’accordo transattivo nella composizione negoziata, disciplinato dall’articolo 23, comma 2-bis, Dlgs 14/2019 (Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza), a seguito delle recenti evoluzioni normative che hanno riguardato la transazione fiscale.
Inoltre, viene esaminato l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dell’istituto e vengono approfonditi i contenuti della proposta di accordo e il ruolo fondamentale dell’attestatore.
Infine, vengono illustrate le modalità di sottoscrizione dell’accordo e viene definito il perimetro delle verifiche demandate al tribunale.
Nell’elaborato sono fornite indicazioni operative per la gestione dei rapporti con le agenzie fiscali territoriali.
Dogane
Componenti del valore in dogana: semplificazione della determinazione degli importi
Con il documento di prassi vengono aggiornate e riordinate, a far data dal 1° dicembre 2025, le disposizioni procedurali per il rilascio dell’autorizzazione di semplificazione della determinazione degli importi facenti parte del valore in dogana delle merci (Customs Value Authoritation). Nello specifico, il documento in esame sostituisce quanto previsto dalla circolare 5/D/2017 in relazione alle regole sulle componenti del valore delle merci in dogana ai sensi dell’articolo 73, Regolamento Ue 952/2013 (Codice doganale dell’Unione-Cdu).
L’obiettivo principale dell’istituto è quello di permettere all’operatore economico di determinare con certezza gli elementi del valore in dogana che non sono quantificabili alla data di accettazione della dichiarazione, evitando il ricorso alla dichiarazione semplificata (che comporterebbe costi amministrativi sproporzionati).
L’ambito di applicazione è circoscritto al solo regime dell’importazione e si applica unicamente quando il valore è determinato con il metodo del valore di transazione (articolo 70 del Cdu). Può riguardare sia gli elementi da includere (articolo 71 del Cdu) sia quelli da sottrarre (articolo 72 del Cdu). Il valore in dogana determinato con la semplificazione non deve differire in modo significativo da quello determinato in assenza di autorizzazione.
L’istanza dev’essere presentata esclusivamente per via telematica tramite il Trader Portal del Customs Decisions System e deve contenere una relazione dettagliata con il metodo di calcolo proposto e i dati a consuntivo (storico di almeno un’annualità) oggettivi e quantificabili a supporto della formula.
L’autorizzazione è valida senza limiti di tempo, salvo diversa decisione dell’Autorità doganale in sede di monitoraggio annuale.


