L'esperto rispondeContabilità

La ricevuta di avvenuto pagamento dimostra l’estinzione del debito

La dichiarazione del fornitore che dichiara di essere stato pagato non è sufficiente a evitare che l’agenzia delle Entrate consideri la cancellazione del debito in bilancio una sopravvenienza tassabile

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di Rosanna Acierno

La domanda

Per diversi anni un debito verso un fornitore è stato esposto in bilancio (dal 2011 al 2016) erroneamente. Il debito era stato pagato ma il consulente ha omesso di registrare l'operazione contabile. Nell'anno di imposta 2017, a fronte dell'acquisizione della dichiarazione del fornitore con cui lo stesso dichiara che nulla ha da pretendere stante il pagamento entro il 2010 del debito nei suoi confronti, si rileva in bilancio l'eliminazione del debito dallo stato patrimoniale e la sopravvenienza attiva non imponibile nel conto economico. In dichiarazione si procede con la rilevazione di una variazione in diminuzione. L'agenzia delle Entrate contesta l'operazione e applica l'articolo 88 del Tuir trattando la sopravvenienza alla stessa stregua dello stralcio di un debito. Però il debito è stato pagato e tale pagamento si evince chiaramente dalla dichiarazione rilasciata dal fornitore. Si richiede il parere dell'esperto.
C. D. - Ragusa

Nel caso prospettato, la contestazione dell’Ufficio appare illegittima alla luce di quanto statuito, tra l’altro, proprio da ultimo dalla Corte di Cassazione con la sentenza 19945 del 12 luglio 2023. Con la predetta pronuncia, infatti, la Corte Suprema è tornata ad affrontare il tema dei requisiti che devono ricorrere affinché possa configurarsi una sopravvenienza attiva imponibile ai sensi dell’ articolo 88, comma 1 del Tuir. Tale disposizione, si ricorda, riconduce nel novero delle sopravvenienze...