La rinuncia gratuita su diritti reali paga imposta di donazione
I giudici tributari milanesi, con la sentenza n. 2457/2017 del 1° giugno, richiamando i principi antielusivi in tema di
Il caso sottoposto al vaglio del collegio meneghino aveva a oggetto l’impugnazione da parte di un notaio di un avviso di liquidazione dell’imposta di donazione che scaturiva dalla registrazione, a tassa fissa, di un atto di rinuncia con il quale due contribuenti avevano rinunciato, senza alcun corrispettivo, al diritto d’usufrutto loro spettante su un immobile, diritto costituito otto anni prima in occasione dell’acquisto di un appartamento.
I giudici di prime cure, che concludevano per l’accoglimento del ricorso, avevano ritenuto che solo la rinunzia onerosa poteva essere considerata atto traslativo mentre la rinuncia puramente abdicativa, quale atto unilaterale, provoca l’espansione del diritto di proprietà del nudo proprietario, che costituisce effetto ex lege della rinuncia stessa.
Il focus dell’iter motivazionale che conduce i giudici d’appello a riformare quanto statuito dal collegio di prime cure è fondato sulla diversa interpretazione dell’istituto della donazione dando rilievo all’aspetto fiscale/economico della rinuncia piuttosto che all’aspetto formale/civilistico della stessa; la rinuncia meramente abdicativa, chiosa il collegio, è un negozio unilaterale che non può essere considerato donazione nel senso che la rinuncia in quanto tale non richiede la forma solenne della donazione; la legislazione fiscale, prosegue il collegio, coglie e sottopone a tassazione gli effetti economici al fine di evitare possibili elusioni fiscali ( per esempio l’acquisto della nuda proprietà con usufrutto a un terzo poi rinunciante) che sarebbero ben possibili dopo l’abolizione dell’imposta di consolidamento. A supporto della decisione il collegio richiama un precedente della Cassazione (n. 23117/1997), che, in materia successoria, fa riferimento all’effetto economico della rinuncia al diritto d’usufrutto equiparandolo ad una donazione indiretta e quindi il relativo controvalore soggetto a riunione fittizia ex articolo 556 Codice civile.
I giudici tributari milanesi affermano quindi il principio di diritto in base al quale, in materia fiscale, l’atto unilaterale di rinuncia va colto non già nei suoi effetti giuridici ma essenzialmente in quelli economici, con conseguente tassazione dello spostamento di ricchezza che si attua nel momento in cui un diritto si espande a scapito di un altro soggetto, prescindendo dai motivi per i quali quest’ultimo ha rinunciato al proprio diritto.
Tale spostamento di ricchezza sarà soggetto a imposta di registro se attuato a fronte di un corrispettivo e all’imposta di donazione se attuato a titolo gratuito.
Il collegio, in riforma della sentenza di prime cure, conferma la legittimità dell’atto impositivo e dispone la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
La sentenza n. 2457/2017 della Ctr Lombardia