Imposte

La scissione parziale e proporzionale supera il test dell’abuso del diritto

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di Ludovica Terenzi

La scissione parziale e proporzionale volta a riorganizzare il patrimonio di un insieme di società e destinata ad attribuire ad uno solo degli enti coinvolti nell’operazione gli asset immobiliari dell’intero gruppo non è contraria all’articolo 10-bis della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) e può godere della neutralità fiscale. È quanto emerge dalla risposta all’interpello 139 del 27 dicembre 2018 ( clicca qui per consultarla ).

L’amministrazione stabilisce infatti, a tal riguardo, che il regime applicabile all’operazione oggetto di analisi è quello della neutralità. Nel caso di specie non è possibile, dunque, ravvisare alcun contrasto con la ratio delle disposizioni tributarie o con i principi dell’ordinamento tributario. È lo stesso legislatore nazionale che consente, infatti, di godere di tale trattamento privilegiato (stando al rispetto di determinate condizioni imposte dalla norma del Tuir).

Nei fatti in oggetto l’idea alla base dell’operazione di riorganizzazione svolta sul territorio dello Stato era quella di accentrare sia la proprietà che l’onere di gestione degli asset nelle mani di una sola società, permettendo la creazione di uno spin-off immobiliare. Nulla a che vedere, dunque, con l’utilizzo dello strumento della scissione per conseguire «essenzialmente vantaggi fiscali indebiti» come stabilito ex articolo 10-bis dello Statuto del contribuente.

Lo scopo dell’attribuzione da parte delle scindende aventi natura prevalentemente operativa degli immobili è quello di rispecchiare la ripartizione patrimoniale che viene utilizzata nell’ambito dello stesso gruppo, anche all’estero: la gestione immobiliare viene infatti, anche negli altri stati, attribuita a una sola delle società evitando così una eccessiva fragmentazione nella gestione degli asset immobiliari.

Potrebbe a tal riguardo essere utile ricordare che la scissione è fiscalmente neutrale nel nostro Stato in base all’articolo 173 del Tuir a patto che i beni ricevuti siano valutati fiscalmente in base all’ultimo valore riconosciuto ai fini delle imposte sui redditi. Ciò permette dunque, ai soggetti che pongono in essere tali operazioni, di non vedere assoggettati a tassazione i maggiori valori conseguiti e contabilizzati.

Tale trattamento privilegiato continua fintanto che gli asset non fuoriusciranno dalla cerchia dei beni relativi all’impresa (tramite cessione a titolo oneroso, risarcimento, assegnazione a finalità estranee all’esercizio d’impresa). Nel caso oggetto di analisi, non essendosi ancora ravvisata una situazione del genere, l’operazione non può dare luogo a plusvalenze tassabili e risulta, a detta dell’amministrazione finanziaria, perfettamente in linea con la ratio sottostante l’articolo 173 del Tuir.

L’autrice ha frequentato il XXV Master tributario della 24 Ore business school

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