La sospensione di accisa trascina anche l’Iva
Con l’interpello 465 l’agenzia delle Entrate chiarisce che la disciplina antifrode speciale per benzina e gasolio prevale sulle altre norme
Le cessioni dei beni in sospensione di accisa sono sempre in sospensione di imposta, anche nelle ipotesi in cui coinvolgano soggetti stabiliti in altri Stati membri o beni provenienti da tali Stati spediti.
È questa una diretta applicazione del comma 939 dalla legge 205 del 2017, che ha introdotto una disciplina antifrode speciale – che, come tale, prevale sempre – per cui benzina e gasolio per autotrazione in sospensione di accisa sono ceduti parimenti in sospensione di Iva.
Sono queste le conclusioni...
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