La vecchia dilazione può sopravvivere alla rottamazione bis
La scadenza di oggi della rottamazione rappresenta per molti contribuenti l’ultima spiaggia per fruire delle dilazioni dell’agenzia delle Entrate–Riscossione.
Va infatti ricordata la regola generale secondo cui, in caso di decadenza dalla rottamazione, il debito residuo, comprensivo di sanzioni e interessi di mora, non può più essere rateizzato. Questa regola, identica per tutte le procedure, subisce due eccezioni. La prima riguarda i debitori che, alla data di presentazione dell’istanza, avevano una dilazione pendente. La seconda coinvolge i contribuenti che hanno presentato la domanda di definizione agevolata quando erano decorsi meno di 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Con riferimento alla prima situazione, per verificare se alla data di trasmissione della domanda sussisteva una rateizzazione in corso, occorre applicare la disciplina della decadenza propria dello specifico piano di rientro. Pertanto, se si tratta di piano accordato dal 22 ottobre 2015 in poi, ai fini della decadenza è necessario il mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive. Per i piani concessi prima del 22 ottobre 2015, la soglia della decadenza è elevata a otto rate non consecutive. Non va inoltre dimenticato che, secondo la tesi dell’Agenzia (già Equitalia), il venir meno del piano di dilazione consegue al semplice maturare dei requisiti di legge, senza che occorra, allo scopo, un apposito provvedimento dell’agente della riscossione. Ne deriva che il debitore, per accertare la sua posizione, dovrà controllare quante rate non sono state pagate alla data di trasmissione della domanda di rottamazione. Se queste non superano il limite di legge, la dilazione era pendente.
Di conseguenza, l’interessato potrà valutare di non versare la rata della rottamazione 2017 in scadenza oggi e riattivare la dilazione pregressa. Va in proposito ricordato che l’Agenzia, nelle risposte date a Telefisco 2018, ha confermato che anche ai fini della definizione delle «rottamazioni bis», in tale eventualità l’agente della riscossione procederà d’ufficio a suddividere il debito residuo per il numero di rate non pagate del piano originario.
Non è invece più possibile riattivare la rateazione precedente, una volta pagata la prima rata della rottamazione. Pertanto, sempre prendendo ad esempio la definizione 2017, qualora il debitore non paghi la seconda rata in scadenza a settembre prossimo, la vecchia dilazione si considera revocata in automatico e il debito residuo non potrà più essere dilazionato.
L’altra ipotesi di salvaguardia riguarda i debitori che hanno presentato l’istanza di rottamazione quando erano decorsi meno di 60 giorni dalla notifica della cartella. Si pensi a una cartella notificata il 12 dicembre 2017 con presentazione dell’istanza il 7 febbraio 2018. In questi casi, si conserva sempre il diritto alla dilazione in qualunque momento si decada dalla rottamazione. Pertanto, anche se il debitore non versa, ad esempio, la rata di fine novembre 2018 della nuova rottamazione ante 2017, potrà dilazionare il carico restante.







