Iva

Pos e Registratori telematici: modalità operative per il collegamento
Provvedimento agenzia delle Entrate 31 ottobre 2025 ( www.agenziaentrate.gov.it 31 ottobre 2025)

In attuazione delle disposizioni dell'articolo 1, commi 74 e 77, legge 207/2024 (legge di Bilancio 2025) vengono definite le modalità operative per il collegamento tra lo strumento hardware o software mediante il quale sono accettati i pagamenti elettronici (Pos) e lo strumento mediante il quale sono registrati e memorizzati i dati dei corrispettivi (Registratori telematici - Rt).

La norma citata è intervenuta sull'articolo 2, comma 3, Dlgs 127/2015 al fine di prevedere la piena integrazione e interazione del processo di registrazione dei corrispettivi con il processo di pagamento elettronico. In questo modo gli esercenti dovranno garantire che tutti gli strumenti di pagamento elettronico, come i Pos fisici e i software per pagamenti online, siano sempre collegati agli strumenti di certificazione dei corrispettivi (Registratore telematico o server Rt).

Il suddetto collegamento va effettuato esclusivamente utilizzando le apposite funzionalità web disponibili nell'area riservata (servizio web «Gestisci Collegamenti» disponibile nella sezione Corrispettivi del portale Fatture e corrispettivi), registrando il dato identificativo univoco di ogni strumento di pagamento elettronico utilizzato in abbinamento al dato identificativo univoco di ogni strumento di certificazione dei corrispettivi, previamente censito e attivato. Per facilitare l'esercente, la procedura esporrà i dati relativi agli strumenti di pagamento di cui quest'ultimo risulta titolare sulla base delle informazioni comunicate all'agenzia delle Entrate dagli operatori finanziari (ai sensi dell'articolo 22, comma 5, Dl 124/2019 e succ. modif.). Nel caso in cui la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri siano effettuate non tramite un Registratore telematico ma utilizzando la procedura web dell'agenzia, il collegamento potrà essere realizzato all'interno della stessa procedura.

Trattandosi di un collegamento logico e non fisico non sono previsti costi, a carico dell'esercente, per acquistare o rinnovare software e/o hardware.

L'obbligo riguarda i commercianti al minuto e i soggetti assimilati, di cui all'articolo 22, Dpr 633/1972 (artigiani, alberghi, ristoranti, ecc.), mentre sono esclusi i soggetti non obbligati alla certificazione dei corrispettivi (Dm 10 maggio 2019).

Quanto ai termini, il soggetto obbligato dovrà provvedere all'abbinamento del Rt con il Pos:

- entro 45 giorni dalla disponibilità (prevista per i primi di marzo 2026) dell'apposita funzionalità sul sito dell'agenzia delle Entrate per i Pos già in uso al 1° gennaio 2026 o utilizzati dal 1° gennaio al 31 gennaio 2026;

- entro l'ultimo giorno lavorativo del secondo mese successivo alla predetta data, per i Pos attivati dal 1° febbraio 2026.

L'operazione di collegamento tra gli strumenti dovrà essere effettuata solo una volta e ripetuta solo in caso di variazioni successive (ad esempio in caso di attivazione di un nuovo Pos o di disattivazione di uno precedentemente registrato. In questo caso l'operazione dovrà essere eseguita tra il sesto e l'ultimo giorno del secondo mese successivo rispetto alla data di attivazione o variazione: a titolo esemplificativo, qualora venga attivato un nuovo Pos il 1° febbraio, in collegamento con un Registratore telematico, la registrazione del collegamento tra i due strumenti dovrà essere effettuata tramite il servizio web disponibile nell'area riservata, a partire dal 6 aprile ed entro il 30 aprile).

Oltre alla sanzione per la violazione dell'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi che non incide sulle liquidazioni Iva, si prevede anche una sanzione per la violazione degli obblighi di trasmissione dei pagamenti elettronici (articolo 11, comma 2-qunquies, Dlgs 471/1997); inoltre, il mancato collegamento dello strumento di pagamento comporterà l'irrogazione di una sanzione da 1.000 a 4.000 euro (articolo 11 comma 5, Dlgs 471/1997) oltre all'applicabilità delle sanzioni accessorie di sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività (articolo 12, commi 2 e 3, Dlgs 471/1997).

Agevolazioni

Editoria: nuove misure a sostegno del settore
Avviso Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria 4 novembre 2025

Sul sito istituzionale del Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria è stato reso noto che è in corso la registrazione presso la Corte dei Conti del Dm 16 ottobre 2025, recante le disposizioni applicative per la fruizione, da parte di imprese editrici di quotidiani e periodici, del contributo per le copie cartacee vendute, di cui all'articolo 4, Dpcm 17 aprile 2025.

Si tratta di un contributo straordinario rappresentato da un importo pari a 10 centesimi di euro per ogni copia cartacea di quotidiani e periodici venduti nel corso dell'anno 2023, anche mediante abbonamento, in edicola o presso punti di vendita non esclusivi.

Le domande delle imprese editrici, che rispettano i requisiti di cui all'articolo 2, Dm 16 ottobre 2025, possono essere presentate esclusivamente per via telematica, al suddetto Dipartimento, a partire dal 26 novembre e fino al 18 dicembre 2025.

A seguito della pubblicazione dell'elenco delle imprese beneficiarie, il contributo verrà erogato mediante accredito diretto sul conto corrente dell'impresa richiedente.

Decreto Lavoro

Decreto Lavoro: disposizioni per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro
Dl 31 ottobre 2025, n. 159 ( GU 31 ottobre 2025, n. 254)

Il decreto, in vigore dal 31 ottobre 2025, contiene numerose misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Ad esempio, si prevede che, dal 1° gennaio 2026, l'Inail sia autorizzato ad effettuare la revisione delle aliquote per l'oscillazione in bonus per andamento infortunistico e dei contributi in agricoltura, in modo da premiare i datori di lavoro virtuosi che hanno operato per la riduzione degli infortuni sul lavoro (articolo 1). Non potranno beneficiare del bonus le imprese con condanne definitive per gravi violazioni della sicurezza negli ultimi due anni. Per l'attuazione delle disposizioni saranno emanati appositi decreti.

Sempre allo scopo di vigilare sui luoghi dove gli infortuni si verificano più di frequente, si prevede l'obbligo del badge (articolo 3). In particolare, nell'ambito di appalti e subappalti (pubblici e privati) nei cantieri e in altri settori ad alto rischio, diventa obbligatorio il badge con codice anticontraffazione, anche digitale. La tessera digitale conterrà i dati identificativi dei lavoratori assunti tramite la piattaforma Siisl (Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa). Gli ambiti a rischio più elevato saranno individuati entro 60 giorni. Inoltre, relativamente agli illeciti commessi dal 1° gennaio 2026, viene aggiornata la patente a crediti: si dispone la decurtazione immediata dei punti per lavoro nero e il raddoppio dell'importo della sanzione in assenza di patente.

L'obbligo di aggiornamento periodico dei Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls) viene esteso anche alle imprese con meno di 15 dipendenti, garantendo una formazione costante in tutti gli ambiti lavorativi (articolo 5).

Infine, si prevede che il tempo delle visite di sorveglianza è orario di lavoro (tranne quelle pre-assuntive) e si introduce la «visita mirata» in turno, quando c'è ragionevole motivo che il lavoratore sia sotto l'effetto di alcol/stupefacenti nell'ambito di attività ad alto rischio (articolo 17).

Dogane

Nomenclatura combinata: aggiornamento per il 2026
Regolamento Ue 22 settembre 2025, n. 2025/1926 ( GUUE 31 ottobre 2025, serie L)

Il regolamento Ue, come ogni anno, aggiorna e modifica i codici della Nomenclatura combinata (Nc, sistema a 8 cifre, sviluppato sulla base del Sistema armonizzato - Sa adottato a livello internazionale), di cui all'allegato I al regolamento Cee 2658/87, e della Taric (sistema a 10 cifre utilizzato per le importazioni).

I nuovi codici – per identificare le caratteristiche e le funzioni oggettive di un bene (Corte di Giustizia Ue, sentenze 17 luglio 2014, causa C-472/12 e 20 ottobre 2005, causa C-468/03) – vanno utilizzati a partire dal 1° gennaio 2026.

Le novità più importanti riguardano l'introduzione di nuove sottovoci doganali (individuate dalle prime 6 cifre del codice) per merci specifiche, tra le quali quelle del:

- Capitolo 28: «ossidi di litio nichel manganese cobalto» e «litio-ferro-fosfato»;

- Capitolo 38: «grafite artificiale» e «wafer fotovoltaici»;

- Capitolo 73: «torri tubolari in acciaio per turbine eoliche e sezioni di torre»;

- Capitolo 84: «rotori e statori per turbine idrauliche» e «pale di turbine eoliche»;

- Capitolo 85: «generatori a celle a combustibile a idrogeno», «convertitori con funzionalità di inseguimento del punto di massima potenza (MPPT)», «separatori di pellicola di plastica» e «assemblaggi di celle galvaniche impilate».

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