Le «prestazioni gratuite» entrano nel campo Iva dell’impresa se valgono almeno 50 euro
Alcune prestazioni di servizio poste in essere dalle imprese, ancorché rese senza il pagamento di un corrispettivo, rientrano - in presenza di determinate condizioni - nel campo di applicazione dell’Iva.
In particolare, il comma 3 dell’articolo 3 del Dpr 633/72 stabilisce che le prestazioni di servizi di cui ai commi 1 e 2, se di valore superiore a 50 euro e qualora l’imposta a monte risulti detraibile, rilevano ai fini Iva se effettuate per l’uso personale o familiare dell’imprenditore oppure a titolo gratuito, per finalità estranee all’esercizio d’impresa.
La norma fa esclusivo riferimento agli imprenditori, con la conseguenza che le prestazioni di servizi rese senza applicazione di un corrispettivo dagli esercenti arti e professioni non assumono mai rilevanza ai fini Iva in carenza del presupposto oggettivo di cui all’articolo 3. Ad esempio, non deve essere applicata l’Iva alle prestazioni rese da un legale che predispone, a titolo gratuito, un ricorso per conto di un proprio familiare.
Le condizioni necessarie affinché queste prestazioni rientrino nel campo di applicazione dell’Iva riguardano, come accennato, la detraibilità del tributo assolto sugli acquisti e il valore della prestazione resa. Entrambe le condizioni devono essere verificate contemporaneamente, altrimenti l’operazione si considera fuori campo Iva. Per quanto concerne la prima condizione, si segnala che la norma non fa riferimento all’effettiva detrazione dell’imposta, bensì alla possibilità teorica di operare la detrazione stessa. Il presupposto dell’imponibilità dell’autoconsumo di servizi, pertanto, può verificarsi anche nel caso in cui l’Iva sugli acquisti necessari a eseguire la prestazione non sia stata detratta, ad esempio, per un mero errore.
Con riferimento alla seconda condizione, ossia il valore di 50 euro al di sotto del quale la prestazione si considera fuori campo Iva, va segnalato che il suddetto limite, in precedenza pari a 25,82 euro, è stato così elevato dall’articolo 30 del Dlgs 175/2014. Per stabilire se il valore del servizio ecceda o meno tale importo occorre fare riferimento al valore normale del singolo servizio, mentre la base imponibile è pari alle spese sostenute per l’esecuzione delle prestazioni rese a titolo gratuito.
Sul piano degli adempimenti, una volta verificata la ricorrenza delle condizioni, l’assolvimento del tributo avviene attraverso l’emissione di un’autofattura in unico esemplare con indicazione del valore normale della prestazione, dell’aliquota applicabile e della relativa imposta.
Relativamente all’individuazione del momento impositivo delle prestazioni di autoconsumo di servizi, rileva il momento in cui le stesse sono rese. Ad esempio, se un idraulico effettua dei lavori per il rifacimento dell’impianto idrico della propria abitazione dovrà, una volta che li abbia ultimati, emettere un’autofattura assolvendo l’Iva su una base imponibile rappresentata dalle spese sostenute per eseguire l’opera. Se le prestazioni sono di carattere periodico o continuativo, invece, esse si considerano effettuate nel mese successivo a quello in cui siano state poste in essere.
Occorre, infine, prestare attenzione al fatto che lo stesso articolo 3, comma 3 del Dpr 633/72 individua, indipendentemente dal verificarsi delle sopra indicate condizioni, alcune fattispecie che sono, in ogni caso, escluse dall’applicazione dell’Iva. Per espressa previsione, infatti, sono irrilevanti le prestazioni rese a favore dei dipendenti per la somministrazione di pasti nelle mense aziendali, nonché quelle di trasporto, didattiche, educative e ricreative, di assistenza sociale e sanitaria. Sono altresì escluse le operazioni di divulgazione pubblicitaria svolte a beneficio delle attività istituzionali di enti e associazioni che, senza scopo di lucro, perseguono finalità educative, culturali, sportive, religiose e di assistenza e solidarietà sociale, nonché delle Onlus e la diffusione di messaggi, rappresentazioni o comunicazioni di pubblico interesse richieste o patrocinate dallo Stato e da enti pubblici.