Controlli e liti

Le spese di lite non aspettano il giudicato

di Antonio Iorio

La pubblicazione in gazzetta del decreto sulle modalità di concessione delle garanzie in presenza di sentenze immediatamente esecutive anche non definitive, rende finalmente operativa la nuova norma che obbliga l’ufficio, in caso di soccombenza nel giudizio, di restituire quanto richiesto dal contribuente.

Questa previsione è stata introdotta in occasione della revisione della disciplina del contenzioso tributario (Dlgs 156/2015 in vigore dall’1/1/2016), estendendo alle sentenze favorevoli al contribuente, emesse dai giudici tributari, le regole vigenti nel rito civile e amministrativo in tema di esecutività immediata.

Per effetto del nuovo articolo 69 del Dlgs 546/1992 (e della soppressione dell’art.69 bis), gli Uffici devono adempiere alla restituzione di quanto dovuto a prescindere dal passaggio in giudicato. È il caso di: a) somme liquidate nella decisione, riferite ad imposte richieste a rimborso dal contribuente; b) spese di lite poste a carico della parte pubblica, c) aggiornamento di atti catastali

In virtù di una norma transitoria fino all’approvazione del decreto Mef trovavano applicazione le precedenti norme che non prevedevano l’esecutività immediata delle sentenze favorevoli al contribuente. In particolare secondo l’agenzia delle Entrate erano bloccate le nuove previsioni anche se non interessate dalle garanzie disciplinate dal decreto (rimborsi per somme inferiori a 10.000 euro, spese di lite a carico della parte pubblica, variazioni catastali).

Con la pubblicazione in Gu del decreto la questione è definitivamente risolta e quindi tutti i contribuenti che ottengono sentenze favorevoli in tema di rimborsi di imposte, condanna alle spese di lite a carico della parte pubblica, o revisioni degli atti catastali, devono pretendere immediatamente quanto previsto in sentenza. Il pagamento di quanto dovuto deve essere eseguito entro novanta giorni dalla notificazione della sentenza ovvero dalla presentazione della garanzia se imposta dal giudice (per i rimborsi superiori ai 10.000 euro).

In caso di mancata esecuzione della sentenza il contribuente può richiedere l’ottemperanza alla commissione tributaria provinciale ovvero, se il giudizio é pendente nei gradi successivi, alla commissione tributaria regionale. A tal fine il ricorso, indirizzato al presidente della commissione deve contenere la sommaria esposizione dei fatti con la precisa indicazione della sentenza di cui si chiede l’ottemperanza, che deve essere prodotta in copia.

Uno dei due originali del ricorso é comunicato a cura della segreteria della commissione alla parte obbligata a provvedere che, entro venti giorni, può trasmettere osservazioni, allegando la documentazione dell’eventuale adempimento.

Il presidente della commissione, scaduti i 20 giorni, assegna il ricorso alla sezione che ha pronunciato la sentenza la quale fissa il giorno per la trattazione del ricorso in camera di consiglio non oltre 90 giorni dal deposito del ricorso. Il collegio, sentite le parti, adotta con sentenza i provvedimenti indispensabili per l’ottemperanza in luogo dell’ufficio che li ha omessi. Per il pagamento di somme dell’importo fino a ventimila euro e comunque per il pagamento delle spese di giudizio, il ricorso é deciso dalla Commissione in composizione monocratica. Se ritenuto opportuno il collegio può delegare un proprio componente o nominare un commissario al quale fissa un termine congruo per i necessari provvedimenti attuativi e determina il compenso a lui spettante

Tutti i provvedimenti sono immediatamente esecutivi.

Contro la sentenza é ammesso soltanto ricorso in cassazione per inosservanza delle norme sul procedimento.

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