Legittima l’ipoteca sui beni conferiti al fondo patrimoniale
Legittima l’iscrizione ipotecaria eseguita dall’agente della Riscossione sugli immobili conferiti a un fondo patrimoniale per cartelle esattoriali né pagate né impugnate, qualora il debitore non provi che il mancato pagamento sia dovuto al soddisfacimento delle esigenze familiari. Inoltre, la circostanza che le cartelle non pagate riguardino omessi versamenti di imposte e contravvenzioni stradali è idonea a escludere l’esecuzione sui beni del fondo. Una diversa conclusione legittimerebbe, invero, l’utilizzo del fondo patrimoniale per finalità meramente elusive.
Così la Cprte di cassazione con la sentenza n. 20998 depositata ieri. Ai sensi dell’articolo 170 del Codice civile, la sussistenza di un fondo patrimoniale costituito e annotato preclude a tutti i creditori (anche alla Riscossione) l’esecuzione per debiti contratti fuori dei bisogni della famiglia.
In particolare: 1) nel caso di debito contratto nell’interesse della famiglia, il creditore potrà rivalersi sui beni del fondo patrimoniale; 2) nel caso di debiti contratti per altri scopi, ove il creditore fosse a conoscenza dell’estraneità del debito ai bisogni della famiglia, egli non potrà rivalersi sui beni del fondo; ove invece il creditore non sapesse che il debito era stato contratto per ragioni estranee agli interessi familiari, egli potrà rivalersi sui beni del fondo.
La pronuncia della Cassazione statuisce i seguenti princìpi: 1) l’applicabilità dell’articolo 170 anche all’iscrizione ipotecaria e non solo al pignoramento e all’espropriazione; 2) l’onere della prova che il debitore è sempre chiamato ad adempiere per dimostrare di aver contratto il debito per scopi estranei ai bisogni della famiglia; 3) in assenza di prova contraria, il debitore non può invocare la conoscenza da parte dell’agente della Riscossione dell’estraneità del debito (di natura erariale) ai bisogni della famiglia giacché è possibile anche che le imposte e le contravvenzioni non siano state pagate proprio per soddisfare le esigenze familiari.
Cassazione, sentenza 20998/2018