Limiti massimi delle percentuali di compensazione per animali vivi confermate
La legge di Bilancio 2018, legge n. 205/2017, interviene anche sulle percentuali di compensazione per gli animali vivi stabilendo che per il triennio 2018, 2019 e 2020, tali percentuali possono essere fissate, con apposito decreto del Mef, nel limite massimo del 7,7 per cento per la razza bovina e dell'8 per cento per quella suina.
È bene innanzitutto evidenziare che anche per i produttori agricoli che cedono i «beni» appena indicati, l'imposta sul valore aggiunto può essere determinata con il regime speciale previsto dall'articolo 34 del Dpr 633/1972, che, sostanzialmente, forfettizza l'Iva ammessa in detrazione rendendo irrilevante quella effettivamente subita sugli acquisti (c.d. metodo ordinario).
Per forfettizzare l'imposta sugli acquisti sono state individuate determinate percentuali cosiddette, appunto, di compensazione, da applicare alle vendite. In tale modo con un solo imponibile, e cioè quello sulle vendite, viene determinata sia l'Iva a debito sia quella a credito, quest'ultima con le predette percentuali di compensazione.
Con riferimento agli animali vivi, di razza bovina e suina, per il 2016 e il 2017 tali percentuali di compensazione, erano state fissate, rispettivamente, nel 7,65 e nel 7,95 per cento, percentuale che, precedentemente al 2016, era stata fissata nel limite massimo nel 7 per cento per i bovini e nel 7,3 per cento per i suini.
Si evidenzia che il regime speciale Iva in commento può essere adottato sostanzialmente dai produttori agricoli, intendendosi per tali, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, i soggetti che esercitano la coltivazione del fondo, la silvicoltura, l'allevamento, appunto, di animali, intendendo come tali le attività dirette alla cura o allo sviluppo del ciclo biologico vegetale o animale, o di una fase necessaria di esso, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco, le acque dolci, salmastre o marine.
Anche chi esercita le attività connesse a quelle appena indicate può optare per il regime speciale Iva. Le attività connesse sono le attività, quando esercitate da imprenditore agricolo, consistenti nella manipolazione, conservazione, trasformazione, vendita e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dall'allevamento.
Costituiscono inoltre attività connesse la fornitura di beni e la prestazione di servizi effettuata impiegando in via prevalente attrezzature o risorse abitualmente destinate all'impiego nell'azienda agricola, comprese le attività di valorizzazione e difesa del territorio e del patrimonio rurale e forestale e le attività di ricezione o ospitalità.
Sempre nell'ambito del regime speciale in commento, si ricorda altresì che viene anche stabilito, sempre dal già citato articolo 34, che i produttori agricoli che hanno realizzato nell'anno solare precedente o, in caso di inizio di attività, che prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore a 7mila euro, che risulti costituito, per almeno due terzi, da cessioni di prodotti agricoli e ittici compresi nella prima parte dell'allegata tabella A, sono addirittura esonerati dal versamento dell'imposta nonché da tutti gli obblighi documentali e contabili, ivi compresa la dichiarazione annuale. Resta, però, fermo l'obbligo di numerare e conservare le fatture e le bollette doganali.
Per ulteriori approfondimenti vai alla sezione «Circolari 24» del Quotidiano del Fisco