Controlli e liti

Liti pendenti, sulla definizione resta la criticità dell’integrale pagamento

di Andrea Carinci

L'individuazione dei codici tributo ( risoluzione 108/E/2017 ) e la pubblicazione dell’applicativo per la presentazione delle istanze online hanno completato il quadro per la definizione agevolata delle liti. Erano, infatti, i tasselli mancanti dopo l’emanazione del provvedimento delle Entrate del 21 luglio e la circolare 22/E/2017 per dare avvio alla sanatoria. Una sequenza di interventi, oramai necessitata dall’imminenza del termine (2 ottobre) entro cui procedere con la domanda e con il pagamento almeno della prima rata.

Tuttavia restano ancora alcune questioni, che verosimilmente avranno strascichi giudiziari. I chiarimenti forniti dalla circolare 22/E/2017, se in molti casi si possono apprezzare per le soluzioni rese, in altri sollevano invero talune perplessità. Condivisibile, ad esempio, è il chiarimento per cui sono definibili le liti che vedono come parte in giudizio, assieme all’Agenzia delle Entrate, anche l’agente della riscossione. Parimenti condivisibile è poi la posizione assunta circa la possibilità di conteggiare gli importi versati a titolo di sanzione. Correttamente la Circolare riconosce che vanno scomputati tutti gli importi pagati in esecuzione dell’atto impugnato, sia per imposta che per sanzione, dando così il giusto peso alla differente formulazione dell’ articolo 11 del Dl 50/2017 rispetto all’ articolo 6 del Dl 193/2016 in tema di rottamazione dei ruoli. Non si condivide, tuttavia, la circolare laddove esclude le somme di spettanza dell’agente della riscossione (l’aggio), dato che la norma non legittima una simile distinzione.

Altra criticità non risolta dalla circolare attiene al rapporto tra definizione delle liti e rottamazione dei ruoli. In effetti, le due procedure sono autonome, ancorché connesse. Appare però difficile evocare, come fa la circolare, una assoluta autonomia tra i due regimi. Se la definizione si perfeziona con il pagamento anche solo della prima rata, mentre la rottamazione si perfeziona con il completo versamento di tutte le somme, può accadere che la prima si perfezioni mentre la seconda no. Ebbene, sostenere che l’agente della riscossione possa qui procedere a riscuotere per l’intero gli importi dei carichi affidati potrebbe ingenerare qualche perplessità: a rigore, se la definizione delle liti si è perfezionata, ne consegue la cessazione della materia del contendere e, quindi, il venir meno del titolo sottostante l’iscrizione a ruolo (il titolo di pagamento diventa infatti la procedura di definizione). Non si comprende, a quel punto, a che titolo può essere proseguita la riscossione delle somme iscritte, oggetto di una rottamazione non perfezionata.

Un altro profilo di criticità attiene al tema del diniego della definizione, che per le Entrate è configurabile, tra l’altro, nel caso di non tempestività dei versamenti. La norma però, diversamente dalla rottamazione dei ruoli, non subordina il perfezionamento della procedura di definizione all’integrale pagamento. A ben vedere, così facendo, l’Agenzia sembra voler far rientrare dalla finestra una condizione (l’integrale pagamento del debito) che il legislatore ha (diversamente dalla rottamazione dei ruoli) tenuto fuori dalla porta. E questo potrebbe generare conflittualità.

Circolare 22/E del 28 luglio 2017

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