I temi di NT+Modulo 24

Mancata approvazione e deposito del bilancio, scioglimento sprint della società

L’articolo 40 del Dl Semplificazioni snellisce il procedimento di cancellazione delle imprese individuali e delle società di persone dal registro delle imprese

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di Giorgio Gavelli e Fabio Giommoni

Nell’ambito della disciplina delle società di capitali, il Codice civile prescrive gli obblighi, a carico dell’organo amministrativo, di convocazione dell’assemblea dei soci per l’approvazione del bilancio e di deposito del bilancio approvato presso il Registro delle imprese, ma non vi è alcun vincolo in capo all’assemblea di approvare il bilancio.

La convocazione dell’assemblea ordinaria
L’art. 2364, comma 2, c.c. (richiamato per le società a responsabilità limitata dall’art. 2478-bis, comma 1, c.c.), si limita, infatti, a prescrivere che l’assemblea ordinaria debba essere convocata, a cura dell’organo amministrativo, almeno una volta l’anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, salvo il maggior termine, comunque non superiore a 180 giorni, che può essere previsto dallo statuto, ai sensi del medesimo comma 2 dell’art. 2364, c.c., qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato oppure qualora lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura ed all’oggetto della società.
(Peraltro, con l'art. 106 del Dl n. 18/2020, a fronte delle difficoltà connesse all'epidemia di Covid-19, è stato concesso a tutte le società, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2364, secondo comma, e 2478-bis, del Codice civile o alle diverse disposizioni statutarie, che l'assemblea ordinaria possa essere convocata, in via generale e senza specifica motivazioni, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio).

Il mancato rispetto dei suddetti termini può essere fonte di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori (e, in subordine, del collegio sindacale) se ne ricorrano i presupposti, ovvero si dimostri il nesso causale tra l’inadempimento dell’organo amministrativo e l’eventuale danno subito dalla società.
Il suddetto inadempimento da parte dell’organo amministrativo, inoltre, potrebbe rappresentare una fattispecie di «grave irregolarità» ai sensi degli artt. 2409 e 2476, comma 3, c.c., oppure costituire comunque una giusta causa di revoca degli amministratori (e dei sindaci) per mancato rispetto degli obblighi di diligente assolvimento dei propri compiti (Cfr. Trib. Milano, pronuncia 16 aprile 1984).
In ogni caso, gli amministratori e, in subordine, i sindaci, che omettono di convocare l’assemblea dei soci nei casi previsti dalla legge o dallo statuto, nei termini ivi previsti, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.032,00 a 6.197,00 euro ai sensi dell’art. 2631, comma 1, prima parte, del Codice Civile.

Il deposito del bilancio.
Per quanto riguarda, invece, il deposito del bilancio presso il Registro delle imprese, questo è prescritto, a carico dell’organo amministrativo, dall’art. 2435 c.c., entro 30 giorni dall’approvazione.
In caso di omissione (o di ritardo) del deposito del bilancio sono previste sanzioni pecuniarie (per ciascun membro dell’organo amministrativo e per ciascun sindaco), ai sensi dell’art. 2630 c.c., pari ad un importo compreso tra 45,78 e 458,67 euro nel caso di ritardi non superiori ai 30 giorni rispetto ai termini statuiti e di un importo compreso tra 137,33 e 1.376,00 euro nel caso di ritardi superiori ai 30 giorni.
L’obbligo di deposito del bilancio scatta soltanto quando questo è approvato dall’assemblea dei soci, per cui se, nonostante la tempestiva convocazione dell’assemblea dei soci da parte dell’organo amministrativo, questa non approva il bilancio, non si verifica alcun inadempimento in capo agli amministratori, neppure per quanto riguarda il mancato deposito al registro delle imprese.
(Stando, infatti, a quanto stabilito dall'art. 2435 c.c. - per le spa - e dall'art. 2478-bis comma 2 c.c. - per le srl -, in linea di principio, devono essere depositati al Registro delle imprese solo “bilanci approvati”).

Taluni sostengono che, tenuto conto della funzione informativa del bilancio nei confronti dei terzi, gli amministratori possano depositare anche il progetto di bilancio non approvato, soprattutto qualora sia corredato dal verbale di assemblea che contiene le motivazioni della mancata approvazione, perché questo contiene informazioni potenzialmente rilevanti anche per i terzi. Tuttavia diversi registri delle imprese non accettano il deposito di bilanci privi del requisito dell’approvazione da parte dei soci (in particolare quelli di Roma, Torino, e Milano).
L’assemblea può, infatti, non approvare il bilancio per svariati motivi, legati all’inerzia di amministratori o dell’assemblea stessa o ad insanabili dissidi tra i soci, tra cui:

il mancato raggiungimento del quorum necessario per assumere la delibera,
la totale assenza dei soci nel luogo e all’ora indicata nell’avviso di convocazione (c.d. assemblea deserta),
un dissidio tra soci paritetici che porti allo stallo deliberativo,
la decisione dell’assemblea stessa di rinviare la decisione circa l’approvazione del bilancio,
il voto contrario della maggioranza assembleare.

In tale ultimo caso, il voto contrario sul progetto di bilancio presentato dagli amministratori rappresenta un evidente atto di sfiducia contro gli stessi e ciò dovrebbe generalmente condurre alle dimissioni dell’organo amministrativo o alla revoca dello stesso da parte dell’assemblea dei soci.
Ancorché il Codice Civile non preveda alcuna sanzione per la mancata approvazione del bilancio da parte dell’assemblea, l’assenza di un bilancio approvato può condurre alla stessa estinzione della società, innanzi tutto a seguito di procedimento di cancellazione d’ufficio.

La cancellazione delle società di capitali
Fino a poco tempo fa, l’unica fattispecie di cancellazione d’ufficio delle società di capitali era rappresentata dal disposto dell’art. 2490, comma 6, c.c. il quale prevede che qualora per oltre 3 anni consecutivi non risulti depositato il bilancio annuale di liquidazione, la società è cancellata d’ufficio dal Registro delle imprese con gli effetti previsti dall’art. 2495 del Codice Civile.
Detta disposizione è risultata insufficiente rispetto all’obiettivo della cancellazione delle imprese che hanno cessato di operare, al fine di «preservare la chiarezza e l’ordine del registro delle imprese, cioè di assicurare che il registro stesso rappresenti fedelmente la realtà imprenditoriale operante sul territorio», in quanto prevede la possibilità di cancellare d’ufficio soltanto quelle società che sono già formalmente in stato di liquidazione, tralasciando quelle «per le quali sarebbe scattato un obbligo di scioglimento e liquidazione, ma che per inerzia degli organi sono lasciate solo formalmente iscritte, ma di fatto l’attività è cessata da tempo e gli stessi organi e soci sono ormai convinti di aver sciolto ogni rapporto con la società» (Cfr. relazione illustrativa del Dl 76/2020).
E questo – si legge nella Relazione – è accaduto sia perché l’attuazione delle procedure stesse è risultata eccessivamente articolata e complessa (specialmente per quanto riguarda le disposizioni del Dpr 247/2004) sia perché la disposizione dettata per le società di capitali limita a fattispecie ristrette la possibilità di intervenire d’ufficio.

Le nuove fattispecie di cancellazione d’ufficio

Per superare detta problematica è stata introdotta una nuova fattispecie di cancellazione d’ufficio dall’art. 40 del Dl 76/2020 (c.d. Dl Semplificazioni), convertito con modificazioni dalla L. 120/2020 (si veda G. Ferlito, “Spa e Srl, cancellazione d'ufficio senza i bilanci per 5 anni e gli atti di gestione”, in Norme & Tributi Plus Fisco del 17 luglio 2020).Detta norma prevede che per le società di capitali costituisce causa di scioglimento, senza liquidazione, l’omesso deposito dei bilanci di esercizio per 5 anni consecutivi o il mancato compimento di atti di gestione, ove l’inattività e l’omissione si verifichino in concorrenza con almeno una delle seguenti circostanze:

il permanere dell’iscrizione nel registro delle imprese del capitale sociale in lire;
l’omessa presentazione all’ufficio del registro delle imprese dell’apposita dichiarazione per integrare le risultanze del registro stesso a quelle del libro soci, limitatamente alle società a responsabilità limitata e alle società consortili a responsabilità limitata, in conseguenza dell’abrogazione, per esse, della tenuta del libro soci (adempimento imposto agli amministratori delle società a responsabilità limitata dall' art. 16 comma 12-undecies del Dl 185/2008 ).

Questa nuova fattispecie di cancellazione d’ufficio si applica anche alle società che non sono in liquidazione, ma richiede il mancato deposito del bilancio d’esercizio per 5 esercizi consecutivi, oltre alla mancata conversione del capitale in euro o, per le società a responsabilità limitata, il mancato adeguamento delle risultanze del registro imprese rispetto all’abrogazione del libro soci.

In merito al procedimento di cancellazione, l’art. 40 del Dl 76/2020 prevede che il Conservatore iscriva d’ufficio la propria determinazione di accertamento della causa di scioglimento senza liquidazione nel Registro delle imprese e comunichi l’avvenuta iscrizione agli amministratori, i quali hanno 60 giorni per presentare una formale e motivata domanda di prosecuzione dell’attività, a fronte della quale il Conservatore revoca il proprio provvedimento di accertamento della causa di scioglimento.
In assenza di tale domanda da parte degli amministratori entro detto termine, il Conservatore, verificata ulteriormente l’eventuale cancellazione della partita Iva della società e la mancanza di beni iscritti in pubblici registri, provvede con propria determinazione alla cancellazione della società dal Registro, con comunicazione trasmessa all’Agenzia delle Entrate, all’Inps e all’Inail.
È prevista la possibilità da parte del soggetto interessato di ricorrere contro la determinazione del Conservatore, entro 15 giorni dalla comunicazione, al Giudice del Registro delle imprese.
Nell’ipotesi della cancellazione delle società di persone, il Conservatore deve verificare, tramite accesso alla banca dati dell’Agenzia delle Entrate - Ufficio del territorio competente, che nel patrimonio della società da cancellare non rientrino beni immobili: qualora questi vi siano, il Conservatore deve sospendere il procedimento e rimettere gli atti al Presidente del Tribunale ai sensi dell’art. 3, comma 3, del Dpr 23 luglio 2004, n. 247.

Ricordiamo, sotto l’aspetto fiscale, che l’articolo 28, comma 4, del Dlgs 175/2014 ha stabilito che «ai soli fini della validità e dell’efficacia degli atti di liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l’estinzione della società di cui all’articolo 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione del Registro delle imprese». Alcuni profili di tale disposizione hanno di recente superato il vaglio di costituzionalità ( Corte Cost., sentenza n. 142/2020 ).

Al di là delle due suddette fattispecie di cancellazione d’ufficio deve essere considerato che la mancata approvazione del bilancio da parte dell’assemblea dei soci potrebbe in ogni caso integrare la fattispecie dell’«impossibilità di funzionamento» o della «continuata inattività dell’assemblea», le quali rappresentano cause di scioglimento della società ai sensi dell’art. 2484, n. 3), del Codice Civile (si veda P. Ceroli e A. Menghi, “Senza il sì al bilancio società a rischio chiusura”, Il Sole 24 Ore del 21 novembre 2020, pag. 20).
Infatti, in presenza di un organo assembleare stabilmente ed irreversibilmente incapace di assolvere alla funzione essenziale di approvazione annuale del bilancio d’esercizio, gli amministratori devono, senza indugio, accertare il verificarsi della causa di scioglimento di cui all’art. 2484, comma 1, n. 39), c.c. e procedere all’iscrizione della relativa dichiarazione presso il Registro delle imprese (artt. 2484, comma 3 e 2485 comma 1, c.c.).
Non vi sono tuttavia posizioni univoche in dottrina e in giurisprudenza circa il numero dei bilanci non approvati che può configurare l’impossibilità di funzionamento o la continuata inattività dell’assemblea.
Alcune pronunce giurisprudenziali hanno infatti evidenziato la necessità che a tal fine sia necessaria la mancata approvazione e il mancato deposito di bilanci per più esercizi (Cfr. Trib. Brescia sentenza 24 giugno 2011 e Trib. Bologna sentenza 17 aprile 2013, provvedimento del 29 febbraio 2016 del Giudice del Registro presso il Tribunale di Milano), mentre in altre sentenze si è ritenuto che anche la mancata approvazione di un solo bilancio d’esercizio possa essere causa di scioglimento della società, se comunque determinata da un generale blocco dell’attività assembleare e decisionale (Cfr. Trib. Prato sentenza 12 gennaio 2010).

In caso di istanza di fallimento, la mancata approvazione e deposito del bilancio d’esercizio può inoltre comportare l’estrema difficoltà da parte della società di dimostrare in sede di udienza prefallimentare di non aver superato i limiti di fallibilità previsti dall’art. 1 della Legge Fallimentare.

Infine, vanno considerate le possibili ricadute fiscali della mancata approvazione del bilancio d’esercizio in quanto l’art. 17, comma 1, del Dpr 435/2001 impone alle società di capitali il versamento dell’Ires dovuta a saldo anche nel caso in cui il bilancio non sia stato approvato nei termini. Stessa cosa, ovviamente, vale per l’Irap.
Pertanto, anche se l’assemblea non ha approvato il bilancio, gli amministratori, sulla base delle risultanze del progetto di bilancio non approvato, devono effettuare entro i termini ordinari gli eventuali versamenti di imposte dovute, onde evitare responsabilità nei confronti della società, perché la predetta omissione comporta l’insorgere di maggiori oneri a titolo di sanzioni.

Analogamente, qualora alla scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi il bilancio non dovesse essere ancora approvato, dovrà essere comunque inviata la dichiarazione, sulla base del progetto di bilancio.

Infine, l’assenza di bilancio approvato potrebbe indurre l’Amministrazione finanziaria ad un accertamento induttivo, con emersione di una base imponibile maggiore rispetto a quella che sarebbe risultata dal bilancio regolarmente approvato.


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