Medicinali online, sì al bonus per acquisti su siti autorizzati
La detrazione per i farmaci online spetta solo a condizione che l’acquisto sia fatto presso soggetti in possesso dell’autorizzazione regionale ed inseriti nell’ elenco del ministero della Salute . A precisarlo è la circolare 7/E/2017 delle Entrate in collaborazione con la Consulta dei Caf.
È necessaria la produzione della fattura o scontrino parlante per documentare l’acquisto online. Va però ricordato che per le vendite online l’articolo 2, comma 1, lettera oo), del Dpr 696/1996 dispone l’esonero dall’obbligo di emissione di scontrino o ricevuta fiscale e ai sensi dell’articolo 22 del Dpr 633/1972, la fattura va emessa solo se espressamente richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. In attesa che l’Agenzia. in analogia il documento commerciale (articolo 1, commi 2-4, del Dm 7 dicembre 2016) rilasciato da chi ha optato per la trasmissione telematica dei corrispettivi, dovrebbe ammettere la possibilità di basare la detrazione su documenti di spesa non fiscali ma contenenti i dati previsti dall’articolo 15 del Tuir (natura, quantità e qualità). Sino a che non vi sarà una pronuncia ufficiale è però raccomandabile, a scanso di sorprese, richiedere sempre l’emissione di fattura, anche semplificata, o scontrino parlante/ricevuta fiscale.
Le spese di spedizione eventualmente addebitate sono detraibili, in analogia con l’imposta di bollo (risoluzione 444/E/2008), ma se la spedizione comprende anche articoli non detraibili di dovrà procedere a imputazione proporzionale al prezzo di ciascun articolo.
Alla luce della rigida disciplina italiana, non sono applicabile alle vendite online le regole valevoli per i farmaci acquistati all’estero (circolare 34/2008 paragrafo 6.1), perché le norme italiane non consentono la vendita online di farmaci provenienti dall’estero o comunque su siti non registrati presso il ministero della Salute.
La vendita di farmaci online
La vendita online dei medicinali è regolata dall’articolo 112-quater del Dlgs 219/2006, introdotto dal Dlgs 17/2014 in recepimento della direttiva 2011/62/Ue.
Per i medicinali con obbligo di prescrizione, ivi compresi i medicinali omeopatici che rechino sulla confezione l’indicazione di vendibilità su ricetta medica, l’e-commerce è in ogni caso vietato.
Per i medicinali senza obbligo di prescrizione, Sop e Otc ma anche omeopatici, la vendita online è consentita, ma solo negli esercizi in cui è garantita la dispensazione da parte del farmacista: quindi possono vendere online solo farmacie e altri esercizi commerciali abilitati alla vendita di medicinali senza ricetta ai sensi dell’articolo 5 del Dl 223/2016. Non sono abilitati né i grossisti di farmaci, né altri soggetti autorizzati ad acquistare medicinali, né i produttori.
L’attivazione dell’e-commerce B2C richiede una autorizzazione speciale rilasciata dalle autorità competenti in base alle singole legislazioni regionali.
Per ottenere l’autorizzazione vanno rispettate una serie di prescrizioni e condizioni, tra cui l’uso di uno speciale logo comune a tutti i siti autorizzati, regolato dal Dm Salute 6 luglio 2015.
Le sanzioni per gli abusivi sono pesantissime: ogni vendita online di farmaci non soggetti a prescrizione in violazione delle regole è punito con la sanzione amministrativa da 51,65 a 516,46 euro, per cui non è previsto il cumulo giuridico. Se gli esercizi abilitati vendono online medicinali con obbligo di ricetta la sanzione è penale: reclusione sino ad un anno e la multa da 2mila a 10mila euro. Se la vendita online è fatta da soggetti abusivi diversi da farmacie e altri esercizi abilitati, la pena va da sei mesi a due anni e la multa da 3mila a 18mila euro.
Sul sito web del ministero della salute sono pubblicate, a tutela del cittadino, le informazioni generali sulla disciplina della vendita online di farmaci, nonché l’elenco delle farmacie e degli esercizi commerciali autorizzati a tale attività. È inoltre previsto che il trasporto dei medicinali venduti on line, deve avvenire nel rispetto delle linee guida in materia di buona pratica di distribuzione che valgono per tutti gli altri medicinali, comprese le norme sulla tracciabilità della filiera.
Il rivenditore autorizzato deve quindi personalmente dispensare anche i medicinali che vende online, entrandone prima nel materiale possesso; quindi se il farmaco venduto online non è presente in farmacia, il fornitore da cui viene ordinato non può spedirlo direttamente al consumatore, ma deve consegnarlo al farmacista che poi lo spedirà al cliente.
Il farmacista è infatti l’unico responsabile della vendita del farmaco professionalmente obbligato a verificare il farmaco venduto, la sua corretta conservazione e la corrispondenza tra quanto ordinato e quanto spedito. La sanzione amministrativa per chi viola tali norme va da 3mila a 18mila euro.
Non è consentito l’utilizzo di siti web intermediari, piattaforme per l’e-commerce (marketplace) ovvero applicazioni mobili per smartphone o tablet (App): l’unico canale ammesso è il sito registrato nell’elenco pubblicato sul portale del ministero della Salute e collegato allo speciale logo di garanzia. Il rivenditore può scegliere se addebitare o meno al cliente le spese di spedizione, purché vi sia una chiara informativa sul sito web; , l’addebito delle spese solo per gli acquisti inferiori ad una data soglia è ammesso purché tale pratica commerciale sia adottata per tutti i prodotti venduti e non solo ai medicinali. Il prezzo dei medicinali venduti on line non può essere diverso da quello praticato nella sede fisica dell’impresa che li vende e sono in ogni caso vietate le promozioni su medicinali e la vendita sottocosto.
Agenzia delle Entrate, circolare 7/E/2017