Mini-fatture Iva compresa fuori spesometro
L’incrocio tra i dati delle fatture emesse e di quelle ricevute era previsto già nel testo iniziale della legge Iva nel 1973 (articolo 29). Nel tempo abbiamo assistito a una continua evoluzione di questo adempimento, sino all’articolo 21 del Dl 78 del 2010, che noi applichiamo nel testo del 2016.
Su questa disposizione si è innestata la legge 172/2017, che ha concesso:
la sanatoria per i dati inesatti o mancanti del primo semestre 2017 purché vengano comunicati entro la prossima scadenza;
la possibilità di scegliere la frequenza semestrale anziché trimestrale;
la riduzione dei dati di dettaglio per la singola fattura;
la possibilità di comunicare per totale i dati delle fatture di importo inferiore a 300 euro, se registrate riepilogativamente.
Queste regole dovranno essere utilizzate non più entro la fine di questo mese, in quanto le modifiche normative richiedono la riscrittura delle procedure dell’Agenzia, che ha già annunciato la concessione dei 60 giorni previsti dallo statuto del contribuente nel caso di adempimenti nuovi o modificati. Si andrà quindi almeno all’inizio di aprile.
In occasione di Telefisco l’amministrazione finanziaria ha dato un’importante puntualizzazione: la soglia dei 300 euro riguarda il totale della fattura, Iva compresa, e non il solo imponibile.
Rimane però aperto l’altro argomento di interesse generale, quello relativo alle fatture annotate nei corrispettivi giornalieri, di importo non rilevante. Basti pensare alla marea delle fatturine da 10-12 euro per i pranzi di lavoro.
Per gli spesometri sino al 2016 l’agenzia delle Entrate adottava ogni anno uno specifico provvedimento, esonerando dalla trasmissione tutte le fatture annotate nei corrispettivi, di importo unitario inferiore a 3mila euro, al netto dell’Iva.
Il caso non è espressamente previsto dalla norma di legge e pertanto occorre dare al più presto la risposta a questo dubbio: senza arrivare alla elevata soglia di esonero prevista per gli adempimenti sino al 2016, si può assimilare l’annotazione nei corrispettivi alla registrazione riepilogativa?
E siccome le regole di esposizione del riepilogo prevedono l’indicazione non solo dell’imponibile complessivo e dell’imposta complessiva, distinti per aliquota, ma anche della data e del numero del «documento riepilogativo», occorre chiarire se questi soggetti possono assimilare l’annotazione nei corrispettivi alla compilazione di un documento riepilogativo, attribuendogli, ad esempio, un numero corrispondente al singolo mese.