Motivazione illogica o apparente, il ricorso arriva in Cassazione
La sentenza delle Sezioni unite 8053/2014 (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri) contribuisce ulteriormente a delineare i contenuti del ricorso per cassazione avverso le sentenze delle commissioni tributarie regionali. L'argomento è particolarmente delicato perché, non di rado, i giudici di legittimità ritengono inammissibili tali impugnazioni proprio perché non rispettose del disposto dell'articolo 360 del Codice di procedura civile e, soprattutto, delle interpretazioni giurisprudenziali sul punto.
Le novità del 2012
Nello specifico l'alto consesso è stato chiamato a pronunciarsi circa la portata delle modifiche introdotte nel 2012 alle norme del Codice di procedura civile, che disciplinano il giudizio in Cassazione. In particolare veniva richiesto di chiarire se queste nuove disposizioni dovessero applicarsi per tutte le materie che appartengono alla Cassazione civile o se dovessero escludersi i ricorsi in materia tributaria, per i quali avrebbero continuato ad applicarsi le norme ante riforma.
La motivazione e la doppia conforme
Le modifiche in questione erano due: la prima riguardava il tipo di vizi che possono essere fatti valere in Cassazione in relazione alla motivazione della sentenza impugnata; la seconda concerneva l'impossibilità di denunciare in Cassazione l'omesso esame di un fatto discusso in appello dalle parti e decisivo per il giudizio allorché i giudici di primo e di secondo grado avevano ricostruito il fatto nella stessa maniera (si parla a questo proposito di "doppia conforme").
La norma che ha subìto la prima modifica è l'articolo 360, comma 1, n. 5 del Codice di procedura civile.
Il legislatore ha così escluso – per le sentenze depositate dopo l'11 settembre 2012 – la possibilità di denunciare un vizio di omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione consentendo soltanto un "omesso esame" circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.
La modifica era stata determinata dalla evidente necessità di ridurre la quantità di ricorsi basati sui vizi della motivazione.
La seconda novità riguardava la totale insindacabilità della motivazione (anche sotto l'aspetto dell'omesso esame di un fatto) nel caso in cui la decisione di secondo grado fosse fondata sulle medesime ragioni inerenti alla questione di fatto che si trovava nella sentenza di primo grado.
Il processo tributario
I dubbi che hanno spinto la richiesta di intervento delle Sezioni unite traevano origine, in estrema sintesi, dalla specificità del processo tributario, che in primo e in secondo grado è regolato da una disciplina particolare diversa da quella prevista per le cause civili. Le Sezioni unite hanno ora chiarito che le nuove regole valgono anche per le cause tributarie poiché il giudizio in Cassazione è unico.
Sempre secondo la sentenza delle Sezioni unite (che vale ovviamente anche per le cause civili) è possibile far valere il vizio di violazione di legge non solo quando la motivazione è del tutto assente, ma anche quando essa è meramente apparente o è fortemente illogica, tanto da essere incomprensibile. In effetti, in questi casi il vizio di motivazione diventa un vero e proprio vizio di violazione di legge, e cioè di quella legge che impone al giudice di motivare le sue sentenze.
Infine, in ordine alle qualità del fatto storico non esaminato dal giudice, ma che aveva formato oggetto di discussione tra le parti, deve precisarsi che si deve trattare di un fatto importante che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia. Da questo si deduce che non si può trattare di un fatto storico qualsiasi.
In occasione del ricorso (si vedano gli esempi qui a fianco), in queste ipotesi, sarà necessario indicare il fatto storico non trattato, il momento in cui esso è stato discusso e i motivi che lo rendono decisivo ai fini del giudizio.