Nel costo di acquisto dei cespiti entrano anche le spese di smantellamento e ripristino
Il decreto Mef del 25 giugno disciplina il trattamento fiscale alla luce delle novità introdotte dall’Oic 16
L’articolo 6 del decreto del Mef del 27 giugno 2025 ha disciplinato il trattamento fiscale dei costi di smantellamento e rimozione dei cespiti e/o di ripristino del sito produttivo, in correlazione alle recenti novità introdotte dal principio contabile Oic 16.
L’Oic 16
Il novellato Oic 16 ha, infatti, provveduto ad adeguare il concetto di costo d’acquisto o di produzione al quale viene iscritta l’immobilizzazione, il quale ricomprende ora:
- sia i costi sostenuti per l’acquisto, anche derivanti dall’esercizio di opzioni di riscatto di beni in leasing, o la costruzione di nuovi cespiti e per ampliare, ammodernare, migliorare o sostituire cespiti già esistenti, purché tali costi producano un incremento significativo e misurabile di capacità, di produttività o di sicurezza dei cespiti per i quali sono sostenuti, ovvero ne prolunghino la vita utile;
- sia i costi di smantellamento e rimozione del cespite e/o ripristino del sito, nel momento in cui tali obbligazioni sono assunte.
A livello contabile tale principio prevede che i costi di smantellamento e rimozione del cespite e/o ripristino del sito, per effetto della loro capitalizzazione:
- siano imputati a incremento del costo del cespite (in Dare);
- in contropartita siano imputati al fondo oneri per smantellamento e/o ripristino (in Avere).
In questo modo si riuscirà a fornire un’informativa di bilancio più completa, ottenendo contemporaneamente sia l’informazione relativa al costo totale dell’investimento, sia l’informazione del costo nel tempo per effetto degli ammortamenti del cespite. Qualora successivamente si dovesse rendere necessario procedere a un aggiornamento della stima dei costi di smantellamento e ripristino, occorrerà incrementare o decrementare il valore del cespite a cui si riferiscono, rettificando sia l’importo del costo del bene che quello del fondo. Va ricordato che quanto disposto per i soggetti Oic trova applicazione anche in relazione alle imprese che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali (Ias/Ifrs adopter).
Effetti fiscali
Le disposizioni fiscali contenute nel decreto Mef del 27 giugno 2025 (articolo 6, comma 1) prevedono la deducibilità degli ammortamenti, calcolati sulla base del costo complessivo del bene comprensivo dei costi di smantellamento e ripristino capitalizzati, secondo le disposizioni di cui agli articoli 102 e 103, comma 2, del Tuir.
Tali costi, inoltre, possono essere presi a riferimento per il calcolo della deducibilità delle spese di manutenzione ordinaria, ai sensi dell’articolo 102, comma 6, del Tuir, nel limite del 5% del costo complessivo dei beni ammortizzabili risultante all’inizio dell’esercizio.
Per quanto riguarda, invece, gli aggiornamenti di stima del fondo rischi e oneri relativi al trascorrere del tempo, ovvero all’adeguamento del tasso di attualizzazione, il comma 5 del decreto prevede che essi assumano rilievo, ai fini Ires e Irap, a prescindere dalla tecnica contabile adottata che, sulla base della loro significatività, potrebbe prevedere l’imputazione a conto economico ovvero addirittura la rinuncia qualora tale attualizzazione non dovesse determinare un importo significativamente diverso dal loro valore nominale. Come avviene nella maggior parte dei casi.
Qualora gli aggiornamenti di stima non vengano imputati al conto economico in una voce separata, deve esserne comunque determinato l’importo ai fini fiscali. Il costo relativo al trascorrere del tempo va quindi determinato in misura pari al 5% dell’ammontare dei costi e deve essere ripartito per quote costanti, in ciascun periodo d’imposta, nel corso del periodo di ammortamento.
I gestionali e il calcolo degli ammortamenti
Da questa breve disamina, che tiene conto delle indicazioni fornite dalla relazione illustrativa al decreto, è possibile comprendere come risulti necessario utilizzare in modo attento le funzionalità già presenti sui gestionali realizzati dalle società di software associate ad AssoSoftware, che effettuano i calcoli degli ammortamenti. Il flusso da adottare è indicativamente il seguente:
- al momento dell’acquisto e della successiva entrata in funzione del cespite, occorre inserire i dati del bene in procedura, affinché vengano calcolati gli ammortamenti e l’eventuale credito d’imposta per investimenti in beni strumentali;
- a seguire vanno inseriti, come incrementi del bene, i costi capitalizzati di smantellamento e rimozione del cespite e/o ripristino, nel momento in cui le relative obbligazioni sono assunte, rientrando anch’essi nel calcolo degli ammortamenti;
- qualora successivamente si dovesse rendere necessario procedere a un aggiornamento della stima dei costi di smantellamento e ripristino, occorrerà incrementare o decrementare il valore del cespite a cui si riferiscono, rettificando sia l’importo del costo del bene che quello del fondo.
Qualora il proprio software non disponga di funzionalità specifiche, in molti casi sarà possibile ottenere il risultato voluto utilizzando le stesse funzionalità che permettono già ora di gestire le variazioni del bene e del fondo, ad esempio per effetto delle rivalutazioni, seguendo sempre e comunque le indicazioni fornite dalla propria software house.