Neoresidenti, penalizzate le partecipazioni detenute all’estero
La circolare 17/E/2017, nell'illustrare il regime della flat tax applicabile ai neo residenti prende posizione su tanti punti controversi.
La circolare ribadisce quali criteri devono essere utilizzati per la localizzazione della fonte del reddito, richiamando i principi dell'articolo 23 del Tuir.
Con riferimento ai redditi diversi, l'articolo 23(1)(f), Tuir precisa che per la localizzazione del reddito occorre alternativamente guardare al luogo in cui è localizzato il bene oppure a quello di svolgimento dell'attività da cui origina il reddito. Secondo l'interpretazione consolidata, non si tratta di criteri alternativi giacché la localizzazione del bene rileva per talune tipologie di reddito diverso mentre il luogo di svolgimento dell'attività rileva per altre (ad esempio, le plusvalenze su beni immobili si considerano di fonte estera se il bene è situato all'estero anche se l'attività che ha condotto alla cessione è stata svolta in Italia, e viceversa).
In relazione alle plusvalenze su partecipazioni societarie, la norma presume che le partecipazioni sono situate in Italia se si riferiscono a società residenti in Italia, ma non afferma il principio contrario per cui si considerano situate all'estero le partecipazioni in società non residenti. L'amministrazione finanziaria ha in proposito precisato che per tali ultime società occorre sempre fare riferimento al luogo in cui le partecipazioni “si trovano”. In una risoluzione non pubblicata, l'Agenzia ha sostenuto che i capital gain realizzati da un soggetto non residente in relazione a partecipazioni in società estere si considerano prodotti in Italia se le relative azioni sono immesse in un rapporto che il titolare intrattiene con un intermediario italiano, peraltro a nulla rilevando che tale intermediario abbia sub-depositato le azioni stesse all'estero, a maggior ragione nel caso di titoli dematerializzati.
Tale interpretazione appare molto restrittiva e comunque non è l'unica possibile alla luce della lettera della norma. In ogni caso ha l'effetto di tagliare definitivamente fuori gli intermediari italiani dalla possibilità di gestire gli asset finanziari dei non residenti anche considerando l'effetto sull'imposta di bollo e sul possibile tributo successorio o sulle donazioni.
Tale interpretazione pone dubbi anche in relazione alla flat tax per quei soggetti che decidono di escludere un determinato Stato e, quindi, di assoggettare in misura piena i redditi da questo provenienti. Si pensi al caso di un residente svizzero che trasferisce la residenza in Italia e che continua a considerarsi residente in Svizzera ai fini delle norme interne locali, le quali si basano su indici che noi italiani riterremmo scarsamente significativi. In tal caso, il neo residente preferisce escludere la Svizzera dagli Stati per i quali si applica la flat tax, al fine di beneficiare della convenzione contro le doppie imposizioni e poter invocare la tie-breaker rule convenzionale.
Il contribuente, tuttavia, normalmente ha un conto titoli in Svizzera e non ha intenzione di chiuderlo trasferendo gli attivi altrove. Al più, può ipotizzare di ristrutturare il portafoglio al fine di non detenere attivi finanziari emessi da soggetti residenti in Svizzera. Quindi, il neo-residente mantiene un conto con una banca svizzera e vi concentra, ad esempio, azioni non italiane né svizzere. Secondo l'interpretazione dell'Agenzia, ai fini della lettura a specchio, le plusvalenze relative a tali azioni dovrebbero considerarsi di fonte svizzera e sarebbero soggette a imposizione in Italia in misura ordinaria. Il neo-residente sarebbe quindi costretto a chiudere il conto in Svizzera. Potrebbe anche intestarlo a un intermediario non svizzero assumendo che la localizzazione degli strumenti finanziari segua il luogo di residenza del primo intermediario, ma la questione diventa particolarmente complessa e fonte di incertezza.
In buona sostanza, visto lo sforzo dell'Agenzia al fine di sgombrare il campo da ogni dubbio applicativo e da ogni criticità, sarebbe opportuno cogliere l'occasione per rivedere una posizione interpretativa controversa.