Imposte

Niente abuso del diritto per il conferimento che prepara la scissione

La risposta a interpello 496/2022: la concatenazionedelle operazioni neutrali non è elusiva. L’acquisizione del controllo sulla conferitaria evita la tassazione sui soci persone fisiche

di Alessandro Germani

Un’operazione di conferimento di controllo in neutralità indotta seguita da una scissione parziale non proporzionale necessaria a dividere i destini di due rami familiari non costituisce abuso del diritto. È quanto emerge dalla risposta a interpello 496/2022 dell’agenzia delle Entrate in relazione a una riorganizzazione a seguito della cessione di una quotata ad un fondo che contiene conferme e aperture apprezzabili.

Due rami familiari detengono una partecipazione in Alfa, che controlla Gamma e per mezzo di questa la quotata Delta. Questa è stata venduta ad un fondo con relativa monetizzazione a seguito della vendita a beneficio di Gamma, che poi verrà liquidata. A questo punto Alfa che raccoglie i due nuclei non ha più ragion di essere, visto che ognuno dei due nuclei investirà la liquidità riveniente dalla cessione secondo obiettivi propri.

Il nucleo A è formato da tre persone fisiche titolari dell’1,92% di Alfa che sono conferite in Beta, che così passa dal 48,99% al 54,75% di Alfa, il nucleo Beta da altre due persone fisiche. Il conferimento in Beta, che consente a questa di acquisire il controllo di Alfa, è a realizzo controllato ex articolo 177, comma 2, del Tuir. Con un unico atto, infatti, la conferitaria sale al controllo di Alfa in completa neutralità fiscale se si segue la neutralità indotta (ovvero la conferitaria iscrive la partecipazione conferita e il relativo equity al valore fiscalmente riconosciuto in capo ai soci, che così non sono tassati). Dopodiché Alfa viene scissa totalmente, in via non proporzionale, assegnando il suo patrimonio da un lato a Beta (la conferitaria) e dall’altro a Epsilon, società neo costituita partecipata dai soci del nucleo B.

La concatenazione delle due operazioni fiscalmente neutrali non costituisce abuso. Ma vediamo le aperture. In primis la conferma che l’acquisizione del controllo nei conferimenti del comma 2 dell’articolo 177 si trasmette anche ai soci di minoranza che sono in sostanza “trascinati”. E con questa risposta ne abbiamo una conferma esplicita. L’aver fatto il conferimento in Beta per semplificare la successiva scissione in ordine ai concambi azionari costituisce una condotta legittima, come dire che si possono precostituire le migliori condizioni societarie senza che ciò implichi alert fiscali. Anche perché l’afflusso di risorse ai soci avverrà in forma di dividendi tassati sia in caso di partecipazione diretta sia indiretta. La successiva scissione serve a separare i due rami ed è dunque legittima, purché finalizzata alla prosecuzione dell’attività imprenditoriale, in quanto mossa da interessi delle società e non dei singoli soci.

Per i motivi indicati l’Agenzia dà il via libera alla neutralità di questa complessiva operazione di conferimento e scissione non proporzionale, con cui i destini dei due nuclei che finora avevano investito congiuntamente nelle rinnovabili vengono separati.

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