Controlli e liti

Niente automatismi in Gerico tra collaboratore e dipendente

di Luca Benigni e Ferruccio Bogetti

L’apporto lavorativo del collaboratore non può essere equiparato in modo automatico a quello di un dipendente nell’accertamento dei maggiori ricavi basato sugli studi di settore, secondo la Ctr Lombardia, sentenza 197/65/17 (presidente Tizzi, relatore Vicini). Bisogna tener conto del tipo di attività e del tempo impiegato.

L’Inail controlla un elettricista e rileva che la madre collabora nell’impresa individuale artigiana e svolge regolarmente mansioni di segretaria, con costante presenza giornaliera. Da qui la verifica del fsico, in base alla quale l’attività della donna – originariamente indicata in Gerico nella misura 10% – viene elevata al 50%, in quanto assimilata a quella di una dipendente part-time con mansioni di segreteria, che inclusa negli studi determina una maggiore pretesa per il 2008.

Il contribuente ricorre in Ctp con due motivi in diritto e uno di merito:

circa la motivazione, l’accertamento è basato solo sulla rideterminazione della percentuale di collaborazione familiare della madre, in virtù della quale emerge uno scostamento tra ricavi dichiarati e ricavo “super puntuale” ottenuto sia dalla congruità sia dalla normalità;

circa la presunzione, l’amministrazione ha supposto che la madre svolgesse esclusivamente attività presso l’impresa individuale artigianale del figlio, senza tener conto che è impiegata presso l’azienda agricola del marito con regolare iscrizione Inps;

circa l’attività svolta, essa riguarda la sola gestione amministrativa e fiscale per l’emissione di fatture.

Il fisco resiste sostenendo che la motivazione dell’accertamento riguarda fatto e diritto. Inoltre, precisa che le presunzioni dello studio di settore sono gravi, precise e concordanti, e non rileva ai fini dello scostamento l’iscrizione della donna alla gestione Inps dell’azienda del marito. Infine, secondo il fisco, non risulterebbe provato il differente impegno lavorativo della madre presso l’azienda agricola.

La Ctp conferma l’accertamento, mentre la Ctr lo annulla per i seguenti motivi:

la rideterminazione della percentuale di lavoro prestato dal 10 al 50% non basta a motivare i maggiori ricavi ottenuti quale semplice differenza tra ricavo “super puntuale” (congruità e normalità) e dichiarato;

la pretesa tributaria non è fondata, in quanto l’attività della donna – già iscritta alla previdenza agricola come collaboratrice del marito – non è equiparabile a quella di un collaboratore part-time al 50% rispetto al 10% dichiarato;

nel merito, l’attività della donna «consisteva nel prendere telefonate e tenere la contabilità utilizzando telefono e calcolatrice», apporto generico rispetto all’attività artigiana del figlio e prestato limitatamente alla disponibilità di tempo.

Ctr Lombardia 197/65/17

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