Imposte

Niente 110% per chi ha pagato i lavori prima del 1° luglio 2020

La circolare 24/E: le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione

di Alessandro Borgoglio

Coloro che hanno sostenuto spese prima del 1° luglio 2020 non possono accedere al superbonus, anche qualora i relativi interventi siano agevolabili al 110% perché aventi i requisiti previsti dalla normativa. Lo ha messo nero su bianco l’agenzia delle Entrate, con la circolare 24/E/2020, paragrafo 2.2.

Secondo il Fisco, ai fini dell’applicazione del superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Pertanto, se il contribuente ha sostenuto spese per interventi trainanti (ad esempio per il rifacimento del «cappotto termico» o la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) a marzo 2020 e, pertanto, non ammesse al superbonus, non potrà beneficiare di tale agevolazione neanche per le spese sostenute per la sostituzione delle finestre o per l’installazione di impianti fotovoltaici (interventi trainati) ancorché i relativi pagamenti siano effettuati successivamente all’entrata in vigore delle agevolazioni in commento, ad esempio, a settembre 2020.

Se gli interventi trainanti, in sostanza, sono stati pagati prima del 1° luglio 2020, non solo non spetta la detrazione al 110% per tali lavori, ma neppure per quelli trainati, anche se pagati dopo il 1° luglio 2020.

Le Entrate, purtroppo, non hanno approfondito ulteriormente il tema: ad esempio, che cosa accade se il contribuente ha sostenuto, come tipicamente succede, le spese di acconto degli interventi trainanti prima del 1° luglio e il saldo dopo? Non c’è dubbio che per le spese relative agli interventi trainanti sostenute successivamente alla predetta data spetta il 110%, sempreché ovviamente sussistano tutti gli altri presupposti richiesti, ma le spese trainate successive sono in questo caso agevolabili? Sempre per quanto sostenuto dalle Entrate nel sopra riportato stralcio del paragrafo 2.2 dovrebbe rispondersi positivamente, se le spese per gli interventi trainati sono sostenute dopo il 1° luglio e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Sarà opportuna, però, una conferma ufficiale su questo.

Al di là delle date dei pagamenti, per chi ha iniziato i lavori prima della normazione primaria del superbonus, occorre tener presente, in ogni caso, che la relativa disciplina ha imposto dei paletti prima insussistenti e dei quali, quindi, difficilmente si sarà tenuto conto per i lavori avviati precedentemente.

In molti casi, infatti, mancherà l’Ape «ante intervento» rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata espressamente richiesto dall’articolo 119, comma 3, del Dl 34/2020, per dimostrare, confrontando l’Ape «post intervento», il miglioramento di almeno due classi energetiche, ovvero se ciò non sia possibile il conseguimento della classe energetica più alta, derivante dai lavori agevolati: in alcuni contesti mancherà del tutto l’Ape, in altri potrebbe essere datato e quindi - si ritiene - non idoneo alla dimostrazione della prestazione energetica ante intervento (sul punto le Entrate non hanno preso posizione).

Un altro elemento da considerare sono poi i Cam: il rispetto dei criteri ambientali minimi di cui al decreto del ministro dell’Ambiente dell’11 ottobre 2017 è una novità dell’articolo 119, comma 1, lettera c), del Dl 34/2020, per il cappotto termico, rispetto che prima non era richiesto dall’agevolazione per il risparmio energetico e che quindi chi ha iniziato i lavori prima del Dl 34/2020 difficilmente avrà considerato.


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