Imposte

Alloggi con il 110% solo se si aspettano i lavori condominiali

A rischio l’agevoalzione se il pagamento avviene in una data non compresa tra l’inizio e la fine dei lavori trainanti condominiali

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di Alessandro Borgoglio

Il superbonus del 110% sugli interventi trainati spetta soltanto se le relative spese sono effettuate tra la data di inizio e fine dei lavori trainanti, così se il singolo condomino anticipa le spese per gli interventi trainati eseguiti sul suo alloggio, rispetto all’inizio dei lavori trainanti condominiali, oppure se corrisponde le stesse spese dopo la fine dei lavori in condominio, perde l’agevolazione al 110 per cento.

L’articolo 119, comma 2, del Dl 34/2020 stabilisce che, fatto salvo il caso degli immobili vincolati, la detrazione del 110 per cento si applica anche a tutti gli altri interventi di efficienza energetica qualificata di cui all’articolo 14 del Dl 63/2013, nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi trainanti di cui al comma 1 dello stesso articolo 119, ovvero cappotto termico e sostituzione di impianto di riscaldamento.

Da qui nasceva il problema di che cosa intendesse la legge per interventi «eseguiti congiuntamente». La soluzione è stata data con il decreto Mise del 6 agosto 2020, per cui le date delle spese sostenute per gli interventi trainati devono essere ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti: in tal caso agli interventi trainati si applica la medesima percentuale di detrazione degli interventi trainanti, ovvero del 110 per cento; ove possibile, gli interventi sono inseriti nella stessa relazione tecnica al decreto relazioni tecniche (articolo 2, comma 5, del cosiddetto «decreto requisiti»).

Le Entrate, con la circolare 24/E/2020, paragrafo 2.2, ribadendo quanto stabilito nel decreto Mise, hanno precisato che, ai fini dell’applicazione del superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Posto che, come ormai assodato, gli interventi trainati sugli alloggi condominiali sono possibili soltanto se il condominio pone in essere interventi trainanti (si vedano gli esempi della guida delle Entrate «Superbonus 110%»), se taluni condòmini scelgono di non aspettare i tempi del condominio e di anticipare o posticipare il sostenimento delle spese sui loro alloggi, comprometterebbero la fruizione del 110%, qualora il pagamento avvenisse in una data non compresa tra l’inizio e la fine dei lavori trainanti condominiali.

Da una parte, quindi, rileva la data di effettuazione dei lavori, anzi l’arco temporale compreso tra l’inizio e la fine dei lavori trainanti (condominiali), e dall’altra parte assume importanza, invece, la data di sostenimento della spesa per i lavori trainanti sull’alloggio: in particolare, per le persone fisiche, occorre avere riguardo al criterio di cassa e, quindi, alla data dell’effettivo pagamento delle spese, rilevando in sostanza la data del bonifico speciale o parlante (circolare 24/E/2020, paragrafo 4).

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