Imposte

Il 110% anche ai forfettari con la cessione o lo sconto in fattura

La circolare 24/E/2020 chiarisce l’ok all’agevolazione per i contribuenti soggetti a imposta sostitutiva

di Alessandro Borgoglio

Con la circolare 24/E/2020, le Entrate hanno fugato ogni dubbio circa la fruibilità del superbonus da parte dei contribuenti che aderiscono al regime forfettario. I quali, essendo soggetti a imposta sostitutiva, non hanno Irpef da cui detrarre il superbonus, ma possono comunque avvalersi del 110% grazie all’opzione per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione.

Il problema nasce dal fatto che il superbonus si configura prioritariamente come detrazione Irpef e Ires; ma se queste imposte non sono dovute – perché il contribuente non ha un reddito superiore alla soglia di esenzione da tassazione (no tax area), o perché il suo reddito è soggetto a imposta sostitutiva dell’Irpef, come nel caso dei forfettari – allora non è possibile operare alcuna detrazione.

Già per il “vecchio” ecobonus, tuttavia, l’agenzia delle Entrate aveva chiarito che il credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante per le spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica può essere ceduto da tutti i soggetti teoricamente beneficiari della detrazione, anche se non sono tenuti al versamento dell’imposta (circolare 11/E/2018). Le stesse conclusioni si leggono nella risposta 309/2019 dell’Agenzia al quesito posto proprio da un libero professionista in regime forfettario.
Era lecito, quindi, attendersi che le medesime conclusioni sarebbero arrivate in riferimento al superbonus del 110%, essendo prevista anche qui la possibilità non solo di cessione del credito, ma anche di sconto in fattura. Però, nella guida al superbonus pubblicata qualche settimana fa dalle Entrate non si era fatta alcuna menzione a ciò.

Il chiarimento ufficiale sul superbonus
Con la circolare 24/E/2020, paragrafo 1.2, le Entrate hanno finalmente confermato che il superbonus, essendo una detrazione dall’imposta lorda, non può essere utilizzato dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o imposta sostitutiva – come nel caso di coloro che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89 della legge 190/2014 – oppure non potrebbero fruire della detrazione perché l’imposta lorda è assorbita dalle altre detrazioni o non è dovuta (come nel caso dei contribuenti che rientrano nella no tax area).

Questi soggetti, tuttavia, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, possono optare –in base all’articolo 121 del Dl 34/2020 (di cui le Entrare hanno pubblicato il provvedimento attuativo) – per lo sconto in fattura da parte del fornitore che ha effettuato gli interventi o per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, banche comprese.
Ai fini dell’esercizio dell’opzione non rileva, infatti, secondo le Entrate, la circostanza che il reddito non concorra alla formazione della base imponibile, oppure che l’imposta lorda sia assorbita dalle altre detrazioni o non sia dovuta. L’agevolazione è infatti finalizzata a incentivare gli interventi indicati nel comma 2 dell’articolo 121 (tra cui quelli del 110%), prevedendo meccanismi alternativi alla fruizione della detrazione che non potrebbe essere utilizzata direttamente in virtù delle modalità di tassazione del contribuente potenzialmente soggetto a imposizione diretta.
Resta fermo, tuttavia, che qualora i soggetti titolari di redditi assoggettati a tassazione separata o a imposta sostitutiva possiedano anche redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, potranno utilizzare direttamente il superbonus in diminuzione dalla corrispondente imposta lorda.

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