Professione

Niente revoca dei revisori nominati prima della proroga dei termini

La risposta a un’interrogazione parlamentare chiarisce che la proroga interessa sono Srl e coop inadempienti

I revisori di Srl e di cooperative nominati prima della proroga dei termini non possono essere revocati. A fugare definitivamente i dubbi è stato il ministero dell’Economia con la risposta fornita il 15 ottobre all’interrogazione presentata dal senatore Andrea de Bertoldi (FdI).

L’incertezza è nata perché, a termini ormai scaduti, il decreto rilancio (Dl 34/2020, articolo 51-bis), per non gravare ulteriormente le imprese già fortemente sotto stress per l’emergenza sanitaria, ha proprogato l’obbligo di nomina dei “controllori” introdotto dal Codice della crisi d’impresa. Una proroga che secondo alcuni posticipava l’obbligo per tutti al 2022; di diverso parere il Consiglio nazionale dei commercialisti che ha letto nella proroga una possibilità, per gli inadempienti, di allinearsi ai nuovi obblighi. E ora il ministero ha confermato questa interpretazione. Per il presidente della categoria Massimo Miani: «La risposta all’interrogazione del senatore De Bertoldi fa chiarezza su un tema decisivo per decine di migliaia di società».

Bisogna ammettere che il susseguirsi di proroghe ha creato non pochi problemi a chi si è adeguato alla norma nei termini. Tutto è iniziato con la pubblicazione del Codice della crisi che ha ridotto i parametri al cui superamento la Srl deve nominare il “ controllore”. Per le Srl già costituite alla data del 16 marzo 2019, il Codice ha stabilito un maggior termine (nove mesi dall’entrata in vigore e quindi il 16 dicembre 2019), per effettuare la nomina. Il 29 febbraio di quest’anno, a termini quindi abbondantemente scaduti, il Milleproroghe (Dl 162/2019) ha modificato il termine, portandolo alla «data di approvazione del bilancio 2019». Ma non finisce qui. Con un emendamento al decreto Rilancio (articolo 51-bis) il termine per procedere alla nomina viene posposto alla data di approvazione dei bilanci relativi all’esercizio 2021. Proprio un bel pasticcio i cui interrogativi trovano soluzione nel documento emanato ieri dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dalla Fondazione nazionale commercialisti «Sindaci e revisori legali: la nuova disciplina degli incarichi a seguito delle modifiche dell’articolo 379 del Codice della crisi» che è consultabile sui siti web di entrambi.

Si tratta di un lavoro che offre una serie di spunti interessanti a partire dalla conferma che l’articolo 379, comma 3, del Codice della crisi è la disciplina transitoria che si applica alle sole Srl già costituite al 14 febbraio 2019 e prive del “controllore” non avendo ancora raggiunto i parametri mentre la norma di riferimento è sempre l’articolo 2477. Importante è la parte dedicata alle Srl che, a fine 2019 o all’inizio del 2020, hanno conferito l’incarico di revisione. La sensazione, diffusa in misura inversamente proporzionale al grado di maturità della cultura aziendale, è che per molti la notizia dello slittamento dell’obbligo di nomina (ancorché a tempo scaduto) sia stata colta come l’occasione per prevenire un dispendio di risorse finanziarie.

Qualora la società abbia provveduto alla nomina dell’organo di controllo (monocratico o collegiale), con incarico di revisione legale, il sindaco rimarrà in carica fino alla naturale scadenza non operando né una causa di decadenza ex articolo 2399, né una giusta causa di revoca ai sensi dell’articolo 2400, comma 2.

Più articolata è la posizione del revisore esterno per il quale si potrebbe ipotizzare innanzi tutto il ricorso alla procedura di revoca ex articolo 4, comma 1, lettera i), Dm 261/2012, in base al quale costituisce «giusta causa di revoca: la sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di revisione legale per l’intervenuta carenza dei requisiti previsti dalla legge». Il che, secondo taluni, si sarebbe verificato a seguito dei cambiamenti introdotti da ultimo con il decreto Rilancio che pospone l’obbligo di nomina alla data dell’assemblea di approvazione del rendiconto 2021. In realtà, la tecnica utilizzata dal legislatore è quella di una sorta di riapertura dei termini per procedere (la norma recita: «devono provvedere a nominare… entro…»), con la conseguenza che è tecnicamente impossibile parlare di sopravvenuta insussistenza dell’obbligo di procedere alla nomina, registrandosi un mero spostamento del termine per il suo adempimento (in tal senso anche la risposta del Mef in commissione n. 3-01842).

Impervia sembra anche la strada della risoluzione consensuale. L’articolo 7 del Dm 261/2012, dispone che la società e l’incaricato della revisione legale possono consensualmente risolvere il contratto, purché sia garantita la continuità della revisione legale. Ma occorre ricordare che l’articolo 10, lettera c) del citato Dm, nel definire il procedimento di comunicazione al Ministero della cessazione anticipata dall’incarico impone all’organo di amministrazione della società di redigere un’apposita relazione con cui fornire le adeguate motivazioni in ordine alle ragioni che hanno determinato la cessazione anticipata che non potranno essere ricondotte alla volontà di evitare il rilascio della opinion.

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©