Controlli e liti

Niente solidarietà se il sostituto applica ma non versa le ritenute

di Massimo Romeo

Qualora il sostituto d’imposta applichi le ritenute ma non le versi all’erario non vi è la responsabilità solidale del sostituito in quanto con l’eventuale insuccesso della successiva azione di regresso si troverebbe a pagare due volte la stessa imposta, realizzando così una violazione del divieto di doppia imposizione.

Questo il principio emergente dalla sentenza della commissione tributaria regionale di Milano (numero 2604/2018 depositata il 6 giugno, presidente Gravina/relatore Candido), in riforma di quella di primo grado.

La controversa questione aveva a oggetto l'impugnazione da parte di una Srl di una cartella di pagamento che scaturiva da somme trattenute a titolo di acconto d’imposta, non versate dal sostituto e non riconosciute dall’amministrazione finanziaria che, per solidarietà, ne chiedeva il versamento alla ricorrente.

La società ha contestato tale condotta dell’Agenzia in quanto agli atti aveva depositato la fattura e la documentazione contabile comprovante l’effettivo pagamento (compenso lordo, più Iva, meno la ritenuta).

La Ctp ha rigettato il ricorso avallando la tesi dell’Ufficio e di alcune pronunce di legittimità che, ribadendo la solidarietà fra il sostituto e il sostituito, consentono la deducibilità dell’imposta trattenuta a condizione che il sostituto l’abbia versata.

La Ctr, non condividendo l’orientamento della Corte di cassazione seguito anche dai primi giudici, decide di riformare la sentenza in quanto una tale interpretazione della norma di riferimento realizzerebbe una violazione del divieto di doppia imposizione nella misura in cui il sostituto, dopo aver operato la ritenuta sul compenso di un lavoratore autonomo ( o dipendente), non la versi successivamente all’erario.

I giudici di secondo grado richiamano il disposto dell’articolo 35 del Dpr 602/1973 laddove stabilisce che «quando il sostituto viene iscritto a ruolo per imposte…relative a redditi sui quali non ha effettuato nè le ritenute a titolo d’imposta né i relativi versamenti, il sostituito è coobligato in solido». Ne consegue che la responsabilità del sostituito può trovare applicazione nei seguenti casi:

•dopo che ci sia stata l’iscrizione a ruolo del sostituto e quindi nella fase di riscossione dell’imposta (onere della prova che incombe sull’amministrazione);

•soltanto nel caso in cui le ritenute non siano state né trattenute, né versate (con esclusione della responsabilità del sostituito se le ritenute sono state effettuate ma poi non versate dal sostituto);

•soltanto nel caso di ritenuta a titolo d’imposta, con esclusione della responsabilità solidale nel caso delle ritenute d’acconto.

L’inquadramento della fattispecie nei confini sopra delineati porta la Ctr a prendere le distanze dalla sentenza di Cassazione 23121/2013 in cui è stato affermato il principio della responsabilità solidale fra sostituto e sostituito «a prescindere se la ritenuta sia prevista a titolo d'imposta o a titolo d’acconto (in una situazione paritaria ante o post riscossione e fatto salvo l’esercizio del diritto di regresso); ciò in quanto, secondo la Ctr, ove il sostituito non avesse successo nell’azione di regresso si troverebbe a pagare due volte la stessa imposta così da violare l’articolo 163 del Dlgs 917/ 1986 (divieto di doppia imposizione).

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