Niente vincoli al passaggio dal semplificato o dall’ordinario
Passaggio al regime forfettario senza ostacoli per i contribuenti che adottavano regimi contabili differenti. La circolare 9/E/2019 ha chiarito come devono comportarsi i contribuenti che nel 2018 adottavano il regime contabile semplificato o quello ordinario e che, dal 2019, decidono di transitare nel regime forfettario.
Il primo caso analizzato è quello dei contribuenti che nel 2018, pur avendo i requisiti per accedere al regime forfettario, abbiano optato per il regime della contabilità semplificata. Generalmente, l'opzione per un regime di determinazione dell'imposta vincola un contribuente alla sua applicazione per almeno un triennio; tuttavia, in questa circostanza, la circolare chiarisce che è possibile transitare nel regime forfettario senza attendere il decorso del triennio in quanto si tratta di due regimi naturali per i contribuenti minori. Ovviamente, il passaggio è consentito se sono rispettati gli altri requisiti di ingresso.
Quanto detto vale anche nel caso in cui il contribuente in contabilità semplificata abbia optato per la semplificazione prevista dal comma 5 del citato articolo 18 (determinazione del reddito sulla base delle annotazioni fatte nel registro degli acquisti e nel registro delle fatture e dei corrispettivi). In quest'ultimo caso è necessario che al 31 dicembre 2018 siano registrati tutti i componenti positivi e negativi non ancora annotati affinché gli stessi siano tassati nel 2018. Il rigoroso termine di registrazione indicato nella circolare dovrebbe essere interpretato nella sostanza potendo registrare le fatture anche nel 2019 con riferimento al 31 dicembre 2018.
Possono poi transitare nel regime forfettario anche i contribuenti che nel2018 hanno scelto di avvalersi del regime di contabilità ordinaria senza attendere il decorso del triennio; le modifiche sostanziali apportate al regime forfettario consentono l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1 del Dpr 442/1997 in base alle quali è possibile variare la scelta effettuata senza tenere conto dei vincoli temporali. Analogamente, i professionisti che operassero nel 2018 nel regime semplificato possono transitare nel regime forfettario per effetto delle modifiche legislative (risposta interpello n. 107/2019).
I contribuenti che nei primi mesi dell'anno hanno applicato l'Iva e che, invece, si sono resi conto di poter applicare il regime forfettario a seguito dei chiarimenti forniti con la circolare possono emettere una nota di variazione per correggere i dati fattura.
La circolare, infine, ricorda che nel forfettario il reddito viene determinato applicando all'ammontare dei ricavi/compensi uno specifico coefficiente, differenziato in base al tipo di attività svolta. Dal reddito così determinato sono ammessi in deduzione i soli contributi versati; applicando l'aliquota del 15% (o 5% per le nuove attività), si determina l'imposta da versare.
Precisazione importante circa i proventi conseguiti a titolo di diritto d'autore: questi proventi concorrono a formare il reddito secondo le regole ordinarie, ma se correlati all'attività di lavoro autonomo vanno inclusi nel calcolo della soglia dei 65.000 euro.