Resta in bilico la nullità della cartella senza calcolo degli interessi
La questione è controversa e vede opposti due filoni giurisprudenziali
Ancora ostacoli sul consolidamento del filone giurisprudenziale che ritiene nulla, per difetto di motivazione, la cartella di pagamento priva del calcolo degli interessi. La Ctr del Lazio con due sentenze, la n. 6003 del 30 ottobre 2019 e la n. 2860 del 13 maggio 2019, ha affermato che le cartelle di pagamento prive del calcolo degli interessi, non sono nulle per difetto di motivazione. Secondo la Ctr, poiché il criterio di liquidazione degli interessi è predeterminato dalla legge, il relativo calcolo si traduce in una mera operazione matematica.
La questione è controversa e vede opposti due filoni giurisprudenziali. Il primo filone giurisprudenziale, quello a cui aderisce la Ctr del Lazio con le pronunce citate, ritiene che la cartella di pagamento è congruamente motivata, anche in difetto di esposizione del calcolo degli interessi. Ciò in quanto, l’articolo 11 del Dpr 602/73 stabilisce difatti che nei ruoli sono iscritte le imposte e sanzioni e gli interessi, con la conseguenza che gli interessi indicati nella cartella sono iscritti a ruolo sulla base dei criteri legali predeterminati e da tutti conoscibili. Ne consegue che, ai fini della congruità della motivazione, non è necessaria l'evidenza del calcolo.
Il secondo filone giurisprudenziale, prevalente invece, la cartella che non riporta il calcolo degli interessi sul debito tributario preteso è viziata da difetto di motivazione e va annullata, poiché non consente al contribuente di verificare la correttezza della pretesa.
Il supporto normativo di questo secondo filone giurisprudenziale si fonda sull’articolo 7 dello Statuto del contribuente e sull’articolo 3 della Legge 241/90. Secondo l’articolo 7 dello Statuto, infatti, gli atti dell’amministrazione finanziaria devono essere motivati secondo quanto prescritto dall’articolo 3 della Legge 241/90, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione. Ne consegue che l’obbligo di moti-vazione della cartella di pagamento deve intendersi esteso anche all’indicazione e alla comprensione delle modalità di calcolo degli interessi sul debito tributario.
In altre parole, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità, l’Ufficio deve porre il contribuente in grado di controllare il calcolo degli interessi senza dover attingere a nozioni giuridiche per ricostruire il metodo applicato (Cassazione n.24933/2016). In senso conforme la Cassazione (8651/2009; sentenza n. 8934/2014; 15554/2017; 10481/2018).
La Corte, recentemente, ha però espresso alcune pronunce che si discostano dal consoli-dato orientamento. Con l’ordinanza 27/03/2019, n. 8508 gli Ermellini hanno ritenuto con-gruamente motivata la cartella di pagamento, quanto al calcolo degli interessi, mediante il solo richiamo alla dichiarazione dalla quale deriva il debito di imposta, essendo il criterio di liquidazione degli interessi predeterminato “ex lege”, e risolvendosi, pertanto, la relativa applicazione in un’operazione matematica. In senso conforme anche l’ordinanza 15 maggio 2019, n. 12.904.
Le future pronunce ci diranno se la recente modifica in peius dell’indirizzo giurisprudenziale, secondo cui la cartella è nulla per violazione dell’articolo 7 dello Statuto in difetto di esposizione del di calcolo degli interessi, resterà isolata oppure, se le necessità di gettito, rese ancora più attuali dall’emergenza epidemiologica, avranno preso il sopravvento spingendo la Corte a superare un orientamento ineccepibile in punto di diritto.