Cartelle, nulla la notifica dall’email non ufficiale di agenzia Riscossione
Ctp Roma: stop all’invio da una casella non riconducibile all’agenzia Riscossione né presente nell’elenco Ipa
La cartella esattoriale notificata da un indirizzo email non direttamente riconducibile alla agenzia delle Entrate-Riscossione né presente nell’elenco ufficiale Ipa (Indice delle pubbliche amministrazioni) «è insanabilmente nulla». Lo ha stabilito la Ctp Roma con la sentenza 2799/7/2020 (presidente Carlo Luberti, relatore Gina Antoniani), che ha accolto il ricorso di una società, dichiarando «inesistente» la stessa notifica della cartella di pagamento.
Il procedimento ruota attorno a un credito Irap 2015 emerso nel corso di controlli formali sulla società e ad una email inviata dall’Ader al cui interno ci sarebbe dovuto essere il file della cartella. Il riccorente, però, ha eccepito «l’inesistenza giuridica della notifica della cartella di pagamento», sostenendo, tra le altre cose, che la notifica era avvenuta attraverso un indirizzo Pec del mittente non riferibile all’agenzia delle Entrate-Riscossione.
Da parte sua l’Ader ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per regolare e rituale notifica della cartella di pagamento, sottolineando «l’insussistenza delle eccezioni sollevate in ordine alla notifica a mezzo Per per avvenuta consegna dell’atto» avuto poi in copia dall’Ufficio in un secondo momento.
La Ctp Lazio ha dato ragione alla società. Nelle motivazioni della sentenza precisa che «l’eccezione sollevata dalla ricorrente, contrariamente all’assunto dell’Ufficio, è fondata, perché come risulta dalla copia della notifica prodotta dalla parte è stata spedita da un indirizzo Pec non riconducibile alla agenzia delle Entrate-Riscossione presente nell’elenco ufficiale Ipa (Indice pubbliche amministrazioni), ossia protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it, bensì da un irrituale ed ignoto indirizzo» di posta Gmail.
Per questo, continuano i giudici tributari, «la notifica della cartella esattoriale è insanabilmente nulla (nella forma giuridica della nullità), in quanto l’Ente della Riscossione, in qualità di soggetto notificante non aveva utilizzato la Pec attribuita alla agenzia delle Entrate-Riscossione». Per questo, conclude, «la notifica deve ritenersi priva di effetti giuridici».