Imposte

Nuove società costituite nel 2021, SuperAce al test del capitale iniziale

La deduzione o il credito d’imposta possono scattare già per la dotazione di partenza

di Paolo Meneghetti

Il tema della SuperAce attende diversi chiarimenti interpretativi da parte dell’agenzia delle Entrate. Tra le problematiche da sciogliere spicca, in particolare, quella dell’ambito temporale, visto che la vera differenza tecnica tra Ace e SuperAce consiste nel fatto che per determinare quest’ultima occorre eseguire un confronto puntuale tra le variazioni incrementative del patrimonio netto al 31 dicembre 2021 e al 31 dicembre 2020; mentre per l’Ace il confronto avviene tra la data di fine esercizio e quella del 31 dicembre 2010.
Se, dunque, nell’Ace ordinaria i conferimenti in denaro vanno sempre ragguagliati ad anno, nella SuperAce essi vanno figurativamente retrodatati all’inizio dell’esercizio. In tale contesto si colloca la problematica delle società neostituite nel 2021.

Base imponibile Ace per società neocostituite

La questione delle società neocostituite da sempre genera qualche dubbio circa il ragguaglio ad anno. Il Dm 3 agosto 2017, all’articolo 5, comma 10, stabilisce che per le società neocostituite si assume quale incremento «il patrimonio di costituzione» per la parte derivante da conferimenti in denaro. Inoltre, l’articolo 1, comma 6, del Dl 201/11 (norma istitutiva dell’Ace) afferma letteralmente che: «Per le aziende e le società di nuova costituzione si considera incremento tutto il patrimonio conferito».

Da questi spunti normativi sembra di poter dire che l’incremento generato dal versamento in denaro del capitale di costituzione non è soggetto a ragguaglio ad anno, come invece accade per i conferimenti in denaro o aumenti di capitali successivi al periodo d’imposta di costituzione. In tal senso si è pronunciata la dottrina, per la quale «il conferimento in denaro, per tali imprese, non è soggetto a ragguaglio in quanto l’apporto originario, per definizione, è contestuale all’inizio del periodo d’imposta» (circolare Assonime 7 giugno 2012, n. 17).

A tali posizioni, tuttavia, si contrappone un passaggio delle istruzioni, secondo cui se il periodo d’imposta è inferiore o superiore all’anno solare occorre eseguire il ragguaglio ad anno dell’incremento del patrimonio netto: in questo caso, quindi, del capitale di costituzione. Anche le specifiche tecniche alla compilazione del rigo RS 113 del modello Redditi inducono a tale ragguaglio, che andrebbe eseguito se la data di costituzione è “interna” all’anno solare, come avviene in tutti i casi di nuove costituzioni societarie in corso d’anno.

Base imponibile SuperAce per società neocostituite

In riferimento agli incrementi di capitale proprio rilevanti ai fini SuperAce, l’articolo 19 del Dl 73/21, al comma 2, stabilisce che questi incrementi di capitale proprio, nel periodo d’imposta 2021, rilevano a partire dal primo giorno del periodo d’imposta.

Questo passaggio normativo vale certamente per i conferimenti in denaro avvenuti in un periodo d’imposta normale; ma lo stesso principio si ritiene debba valere anche per il capitale di costituzione. La tesi contraria, secondo cui sarebbe necessario comunque operare il ragguaglio ad anno a causa del fatto che il periodo d’imposta di costituzione non è pari a 365 giorni, vanificherebbe la ratio della retrodazione degli incrementi a inizio anno, che caratterizza e distingue la SuperAce rispetto all’Ace ordinaria. È ovvio, però, che sul punto si dovrà attendere la conferma o meno delle Entrate.

Se confermato, tale passaggio potrebbe essere letto come una sorta di agevolazione o incentivo alla costituzione di nuovi soggetti societari. E comunque, se non proprio di incentivo si tratta, è certo che se c’è l’intenzione di costituire una nuova società è preferibile farlo entro fine anno che all’inizio del 2022.A questo proposito, va sottolineato che ad oggi non si sa quale sarà la sorte della SuperAce nel 2022: se, cioè, la base di calcolo del 2021 possa essere conservata con il coefficiente di remunerazione al 15%, o se essa farà parte della base complessiva dell’Ace con il coefficiente di remunerazione che verrà deciso per il 2022. La scelta normativa dipenderà da vari fattori, non ultimo l’andamento della pandemia da Covid-19, che è stato l’elemento che ha spinto il legislatore alla creazione della SuperAce.

Società neocostituite e credito d’imposta

Per le società neocostituite l’opzione per la trasformazione della variazione diminutiva da SuperAce a credito d’imposta sembra, a tutti gli effetti, più conveniente che in altri casi. Infatti, il beneficio della variazione diminutiva da SuperAce viene rimandato a quando si avrà un reddito elevato, il che potrebbe accadere con la dichiarazione dei redditi 2023 (per l’anno 2022).

L’opzione per il credito d’imposta, con istanza telematica da inviare all’agenzia delle Entrate in base al provvedimento del 17 settembre 2021, permetterà di ottenere il riconoscimento del tax credit dalla stessa Agenzia (entro trenta giorni dall’invio della domanda), con utilizzo nel modello F24 in tempi certamente più veloci.

I CASI RISOLTI

Il calcolo dell’importo
Una società di capitali viene costituita il 30 dicembre 2021 previo conferimento in denaro da parte di due soci pari, a 50.000 ciascuno.
Questi importi possono rilevare ai fini della SuperAce? Se sì, previo calcolo del pro rata temporis?

Per la SuperAce, a differenza dell’Ace ordinaria, i conferimenti in denaro, nonché la rinuncia ai crediti da parte dei soci, vanno calcolati per l’intero importo eseguito e non tenendo conto della data di esecuzione. Nel caso in questione, dunque, l’intero importo di 100.000 dovrebbe generare agevolazione SuperAce.

Il valore rilevante
Una società nel 2020 ha subìto una perdita di 190.000 euro, a fronte di un capitale sociale di 10.000. I soci eseguono nel 2021 un conferimento in denaro di 190.000, con cui ricostituire il capitale. Ai fini SuperAce il valore rilevante è sempre il patrimonio netto, cioè 10.000?
La risposta è negativa: l’intero importo del conferimento in denaro rileva nel 2021 come incremento cui applicare la SuperAce. Una differenza fondamentale tra Ace e SuperAce, infatti, è che in quest’ultima il tetto dell’incremento non è parametrato al patrimonio netto di fine esercizio.

Incrementi e decrementi
Una società di capitali registra nel 2021 una rinuncia a un credito di 30.000 euro da finanziamento vantato da un socio e l’utile 2020 destinato a riserva nel 2021 per 40.000. Nel 2021 viene anche distribuita una riserva pregressa di 80.000. Si genera SuperAce per gli incrementi totali, cioè 70.000?
La risposta è negativa. Nel 2021, a fronte di due operazioni incrementative del capitale, ce n’è anche una decrementativa di importo superiore alla somma di quelle incrementative. Dunque non si registra alcun incremento rilevante di fini SperAce, anche se la riserva distribuita fosse stata originata prima del 2020.

Saldo da rivalutazione
Il saldo attivo da rivalutazione eseguita nel 2020, in quanto riserva di utili iscritta nell’esercizio che viene approvato dai soci nel 2021, può concorrere a formare l’agevolazione da SuperAce?
Il saldo attivo da rivalutazione non può avere un impatto positivo ai fini Ace, poiché non è una riserva disponibile, cioè generata da utili effettivamente realizzati, ma da processi valutativi. Tuttavia, se il bene rivalutato fosse ceduto, la riserva diverrebbe realizzata e rilevante nell’Ace: ma ciò dopo il 2021, quindi fuori dalla SuperAce.

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