Contabilità

Nuovi principi contabili, la retroattività mette sotto esame gli utili portati a nuovo

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di Emanuele Reich e Franco Vernassa

Confindustria – Area Politiche Fiscali e Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti hanno redatto un documento sui problemi derivanti dal passaggio ai nuovi principi contabili. È un utile documento per imprese e professionisti, con soluzioni operative e best practice condivisibili e di buon senso che riguardano gli aspetti contabili, organizzativi e societari.

La prima adozione
Il documento individua immediatamente gli effetti della prima adozione, che si configurano come derivanti da un cambiamento di principi contabili, e che trovano quindi la propria disciplina in primo luogo nello specifico principio di riferimento, e solo successivamente nell’ Oic 29 . In sintesi, il passaggio dalle vecchie disposizioni alle nuove richiede un’applicazione retroattiva per la contabilizzazione connessa ai cambiamenti derivanti dal Dlgs 139/2015, ed un’applicazione prospettica per le variazioni non relative alle modifiche normative.
Il documento di Confindustria-Cndcec ricorda che, in caso di applicazione retroattiva, la voce di patrimonio netto da movimentare è innanzitutto quella degli “utili portati a nuovo”; in taluni casi è possibile comunque movimentare anche un’altra posta di patrimonio netto. In termini temporali, la rettifica del patrimonio netto avrebbe dovuto essere effettuata subito dopo il bilancio di apertura 2016, ma poiché i principi contabili sono stati pubblicati a dicembre 2016, e tenuto conto che i sistemi informativi potrebbero non consentire di effettuare la scrittura all’1° gennaio 2016, l’operazione viene compiuta quando è possibile. Inoltre, il documento sottolinea che la riserva “utili portati a nuovo” potrebbe non essere capiente; in tale caso si dovranno utilizzare le riserve nella sequenza prevista per la riduzione del capitale sociale per perdite (articoli 2446, 2447 e 2482-bis, 2482-ter Codice civile). Opportunamente il documento evidenzia che l’impatto sul patrimonio netto ha un’origine «squisitamente contabile», e quindi gli amministratori non hanno responsabilità diretta per l’eventuale riduzione; contemporaneamente, però, gli stessi amministratori dovranno attivarsi con le regole prima citate se la riduzione del capitale per perdite fosse tale da comportare l’adozione degli interventi previsti dal Codice civile.

L’informazione comparativa
Successivamente Confindustria e Cndcec illustrano l’informazione comparativa, distinguendo tra la determinazione retroattiva «non fattibile o eccessivamente onerosa» e quella «fattibile e non eccessivamente onerosa»; ai fini pratici viene suggerita una frase da riportare in nota integrativa per evidenziare l’impossibilità della comparazione. Il documento sottolinea che comunque nella rideterminazione comparativa resta valido il principio della rilevanza, per cui anche le rideterminazioni «fattibili e non eccessivamente onerose» potrebbero non essere effettuate se non rilevanti, dandone ovviamente conto nella nota integrativa.

Adeguamento degli schemi e ricavi/costi di entità eccezionale
Il documento riepiloga il cambiamento negli schemi di bilancio soffermandosi sulla riserva negativa per azioni proprie in portafoglio, suggerendo le scritture contabili, e sull’eliminazione della sezione straordinaria del conto economico e sulla correlata riclassificazione di tali poste, rimandando all’appendice A dell’ Oic 12 . Contestualmente a tale eliminazione l’articolo 2427, comma 1, numero 13) prevede l’indicazione «dell’importo e della natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità eccezionali». Il documento ricorda che quest’obbligo deve essere interpretato nel senso di fornire all’utilizzatore del bilancio una informativa utile a valutare l’andamento prospettico dell’azienda (depurato dagli elementi reddituali di entità o di incidenza eccezionali dell’Oic 12, paragrafo 115), mentre deve essere escluso un recupero nella nota integrativa delle singole voci reddituali che prima delle modifiche legislative confluivano nella sezione straordinaria.
Costo ammortizzato
In ambito valutativo, il costo ammortizzato è una delle principali novità, che però in sede di prima applicazione potrebbe non dare origine a modifiche per almeno tre motivi:

1) la società sceglie di applicare il criterio solo in via prospettica, facendone menzione in nota integrativa;
2) la società redige il bilancio abbreviato o è una micro-impresa;
3) gli effetti economici derivanti dall’adozione del criterio non sono rilevanti.

Inoltre, il documento ricorda che per i crediti e debiti commerciali il costo ammortizzato non viene di solito utilizzato poiché gli effetti sono irrilevanti se i crediti e i debiti sono a breve termine, e cioè con scadenza inferiore a 12 mesi.

Micro imprese
Per quanto riguarda l’individuazione dei requisiti pervisti dall’articolo 2435-ter Codice civile per identificare le micro imprese in sede di prima adozione, il documento segnala l’opportunità di verificare il rispetto dei requisiti «con riguardo agli esercizi 2015 e 2016. Tale impostazione consentirebbe, in questa fase, un’adozione delle nuove previsioni immediata e in linea con le previsioni dell’Unione, volte a ridurre gli oneri amministrativi per le realtà di minori dimensioni. L’alternativa di dover verificare il rispetto dei limiti anche per il 2014 in questa specifica fase sembrerebbe eccessiva».

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