Controlli e liti

Ok a clausole semplificate

di Francesco Avella

Dalla lista provvisoria di riserve e notifiche relative alla Multilaterale Beps messa finora a disposizione dall’Italia, si desume che l’Italia intende applicare anche la «Disposizione Semplificata sulla Limitazione dei Benefici» di cui ai paragrafi da 8 a 13 dell’articolo 7 ai fini delle sue convenzioni contro le doppie imposizioni. Si tratta di una classica Limitation on Benefits Provision che, come indica il testo della Multilaterale Beps, è semplificata rispetto alla più complessa versione storicamente rinvenibile nel Modello di Convenzione degli Stati Uniti.

Questa Disposizione prevede una serie di test che, se falliti, determinano la mancata spettanza dei benefici dell’Accordo fiscale coperto. Anzitutto un test di natura soggettiva (paragrafo 9), che individua i «soggetti qualificati» ai quali spettano i benefici convenzionali, includendovi, tra gli altri, le persone fisiche in genere, le società quotate, gli enti no-profit, e le società possedute per oltre metà dell’ultimo anno per almeno il 50% da soggetti qualificati residenti nel medesimo Stato. Laddove un soggetto non risulti «qualificato» in base a tali test, si applica un test sussidiario di natura oggettiva (paragrafo 10) legato all’esercizio attivo di un’attività economica nello Stato contraente di residenza («activity provision»). In via ulteriormente sussidiaria, il paragrafo 11 prevede che comunque abbiano diritto ai benefici convenzionali i soggetti i cui diritti o partecipazioni siano detenuti, per oltre metà dell’ultimo anno, per almeno il 75% da beneficiari equivalenti, cioè soggetti che avrebbero diritto a benefici equivalenti o più favorevoli in base a un altro strumento internazionale. Chiude il paragrafo 12, che contempla una «general bona fide provision», in base alla quale un soggetto può comunque vedersi riconoscere i benefici convenzionali se dimostra all’autorità competente dello Stato della fonte che né la sua costituzione né lo svolgimento delle sue attività aveva come uno degli scopi principali l’ottenimento di benefici ai sensi dell’Accordo fiscale coperto.

Il mancato soddisfacimento di almeno uno dei test comporterà la perdita del diritto di accedere ai benefici fiscali derivanti dalla convenzione contro le doppie imposizioni. La Disposizione Semplificata sulla Limitazione dei Benefici potrà pertanto avere effetti dirompenti sulla pianificazione fiscale internazionale, maggiori di quelli derivanti dalla clausola del “beneficiario effettivo” spesso invocata dal fisco.

È bene tuttavia ricordare che la Disposizione Semplificata sulla Limitazione dei Benefici si applicherà a un Accordo fiscale coperto soltanto se anche l’altro Stato contraente ha optato per applicarla (paragrafo 6), andando ad aggiungersi allo stesso o sostituendo analoghe previsioni ivi contenute (paragrafo 14). Ciò sottende una logica di reciprocità, che presuppone necessariamente di dover verificare di volta in volta se anche l’altro Stato contraente abbia manifestato l’intenzione di applicare la medesima Disposizione. Viene fatta salva esclusivamente la Limitation on Benefits Provision già contenuta nella Convenzione con gli Stati Uniti, che dunque non sarà sostituita e continuerà ad applicarsi.

Laddove, invece, l’altro Stato contraente non esprimesse la volontà di applicare la Disposizione Semplificata sulla Limitazione dei Benefici, assumerà rilevanza la preferenza espressa dall’Italia di applicare, in tal caso, soltanto la clausola generale di cui all’articolo 7, paragrafo 1, della Multilaterale Beps (si veda l’altro articolo). Tornerà dunque a essere, sostanzialmente, una questione di abuso del diritto o meno.

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