Controlli e liti

Pagamento fino a tre rate per importi oltre 2mila euro

di Salvina Morina e Tonino Morina

Ammesse alla definizione le controversie con costituzione in giudizio in primo grado avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva. È inoltre previsto che, per le controversie definibili, sono sospesi per sei mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione che scadono dalla data di entrata in vigore della norma fino al 30 settembre 2017.

Si può fare l’esempio di un contribuente che deve impugnare una sentenza depositata il 4 novembre 2016, senza notifica diretta, il cui appello è in scadenza il 4 maggio 2017 (entro 6 mesi dal deposito della sentenza). Egli, beneficiando della sospensione di sei mesi dei termini di impugnazione, potrà perciò presentare l’appello entro il 4 novembre 2017. Considerato che la definizione potrà riguardare le liti con costituzione in giudizio in primo grado avvenuta entro il 31 dicembre 2016 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva, la sospensione di sei mesi non ha alcun effetto per i ricorsi ancora da presentare alla Commissione tributaria provinciale. I contribuenti, che intenderanno avvalersi della chiusura delle liti pendenti, dovranno eseguire il pagamento in unica soluzione, entro il 30 settembre 2017, se gli importi dovuti non superano duemila euro. Per i pagamenti di ammontare superiore a 2mila euro, è previsto il pagamento in un numero massimo di tre rate.

Il termine per il pagamento degli importi dovuti o della prima rata, di importo pari al 40% del totale delle somme dovute, scade il 30 settembre 2017 e il contribuente deve attenersi a ulteriori criteri: a) per il 2017, la scadenza della seconda rata, pari all’ulteriore 40% delle somme dovute, è fissata al 30 novembre; b) per il 2018, la scadenza della terza e ultima rata, pari al residuo 20% delle somme dovute, è fissata al 30 giugno. Per ciascuna controversia autonoma si dovrà eseguire un separato versamento.

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