Adempimenti

Passaggio con sconto dalle vecchie rottamazioni al saldo e stralcio

di Salvina Morina e Tonino Morina

Le persone fisiche, che possono accedere alla quarta rottamazione a saldo e stralcio, con sconti variabili dal 65 al 90 per cento, possono anche “abbandonare” le precedenti rottamazioni che non si sono ancora perfezionate con il versamento delle somme dovute.

È infatti stabilito che possono essere estinti, anche se già compresi nelle precedenti rottamazioni, i debiti relativi ai carichi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, derivanti dall'omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di accertamento a fini Irpef e Iva, a titolo di tributi e relativi interessi e sanzioni, o dall'omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell'Inps, con esclusione di quelli chiesti a seguito di accertamento.

Passaggio alla rottamazione a saldo e stralcio

Il “passaggio” alla rottamazione a saldo e stralcio può quindi riguardare i predetti debiti compresi nella rottamazione prima o seconda edizione, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, e all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, per le quali il debitore non ha perfezionato la relativa definizione con l'integrale e tempestivo pagamento delle somme dovute. I versamenti eventualmente effettuati a seguito delle predette dichiarazioni restano definitivamente acquisiti e non ne è ammessa la restituzione. Gli stessi versamenti sono comunque computati ai fini della definizione della rottamazione a saldo e stralcio.

Accesso vietato per chi ha un Isee superiore a 20mila euro

Per accedere alla definizione a saldo e stralcio deve sussistere una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, che si verifica nel caso in cui l'ISEE del nucleo familiare non è superiore a 20mila euro.

Al riguardo, si ricorda che l'Isee è l'indicatore della situazione economica equivalente, che serve a valutare e confrontare la situazione economica delle famiglie. Per le persone fisiche in grave difficoltà economica, i debiti tributari e contributivi possono essere estinti senza pagare: le sanzioni comprese in tali carichi; gli interessi di mora.

Domanda da presentare entro il 30 aprile 2019

Le persone fisiche che intendono accedere alla definizione agevolata a “saldo e stralcio” devono:
presentare apposita dichiarazione entro il 30 aprile 2019;

le somme dovute possono essere versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2019, o in rate così suddivise: il 35 per cento con scadenza il 30 novembre 2019, il 20 per cento con scadenza il 31 marzo 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2020, il 15 per cento con scadenza il 31 marzo 2021 e il restante 15 per cento con scadenza il 31 luglio 2021; in caso di rateazione, si applicano interessi al tasso del 2 per cento annuo e non si applicano le disposizioni generali in tema di rateazione dei debiti tributari.

Sconti variabili dal 65 all'84 per cento

Le persone fisiche che accedono alla rottamazione a saldo e stralcio devono pagare:

a) le somme affidate all'agente della riscossione a titolo di capitale e interessi, in misura pari:

al 16%, se l'ISEE del nucleo familiare non supera l'importo di 8.500 euro;

al 20%, se l'ISEE del nucleo familiare supera l'importo di 8.500 euro, ma non supera 12.500 euro;

al 35%, se l'ISEE è superiore a 12.500 euro e non superiore a 20mila euro;

b) l'aggio maturato a favore dell'agente della riscossione ed il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

Sconto del 90% per chi si trova in stato di sovra indebitamento

Si trovano, in ogni caso, in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica le persone fisiche per le quali è stata aperta alla data di presentazione della dichiarazione di definizione agevolata, cioè al 30 aprile 2019, la procedura di liquidazione di cui all'articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3. Si tratta delle persone che si trovano in stato di sovra indebitamento, che hanno presentato la domanda per la liquidazione di tutti i propri beni.

Queste persone potranno estinguere i loro debiti versando le somme affidate all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, a titolo di capitale e interessi, in misura pari al 10 per cento, l'aggio maturato a favore dell'agente della riscossione ed il rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento. A questo fine, alla dichiarazione di definizione deve essere allegata la copia conforme del decreto di apertura della liquidazione.

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