Adempimenti

Per Ace e Ires il rebus-ricalcolo

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di Giovanni Petruzzellis


La legge di conversione del Dl 50/2017 introduce una nuova stretta sul coefficiente da applicare per il calcolo dell’Ace, riducendolo dal 4,75% del 2016 all'1,6% per il 2017 (1,5% a partire dal 2018).
L’intervento normativo ha formato oggetto di numerose critiche, configurando un’ennesima modifica in grado di incidere sulle politiche di pianificazione fiscale dei soggetti che hanno effettuato nel tempo capitalizzazioni, confidando nella consistenza originaria dell’agevolazione. Ma le criticità per i contribuenti non finiscono qui. Infatti, al fine di conseguire un’anticipazione del gettito, il terzo comma dell’articolo 7 del Dl 50/2017 stabilisce che il calcolo degli acconti dovuti dai soggetti Ires per il 2017 debba essere determinato considerando quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata applicando le nuove aliquote (ridotte) in vigore per l’anno successivo. Nessun obbligo di ricalcolo dell’acconto è, invece, previsto per i soggetti Irpef.

In pratica, nel calcolo degli acconti dovuti dai suddetti contribuenti sarà necessario considerare un’imposta virtuale che tenga conto della riduzione del beneficio fiscale per l’anno 2017 già a partire dai versamenti in scadenza il prossimo 30 giugno (30 luglio con la maggiorazione dello 0,40%). Il saldo Ires per il 2016 dovrà invece essere versato tenendo conto dell’Ace determinata con il vecchio coefficiente del 4,75%.

Si tratta di un’operazione complessa che, giungendo a ridosso della scadenza, impone ai contribuenti di eseguire conteggi e ricalcoli manuali con un elevato margine di errore.
Le criticità divengono ancora più evidenti considerando che la novità opera in un quadro normativo sul quale era già intervenuta la legge di Bilancio 2017 e che, peraltro, consegue ad uno stravolgimento della norma contenuta nella versione originaria del Dl 50/2017.
La legge 232/2016 (articolo 1, comma 550) aveva stabilito, per il 2017, una riduzione al 2,3% del coefficiente da applicare nel calcolo dell’incentivo, con una rimodulazione al ribasso delle aliquote per gli anni seguenti. Tale modifica, peraltro già recepita dalle software-house nella predisposizione delle relative applicazioni informatiche, obbligherà i contribuenti che avessero eseguito il calcolo degli acconti avvalendosi del metodo previsionale, ad effettuare nuovi conteggi.
Si ricorda che l’articolo 7 del Dl 50/2017, nella versione in vigore dal 24 aprile scorso, prevedeva che nella determinazione dell’Ace assumessero rilevanza solo gli incrementi e i decrementi patrimoniali degli ultimi cinque esercizi, eliminando il riferimento al capitale proprio alla data del 30 dicembre 2010 quale parametro fisso su cui calcolare detti incrementi. Pertanto, in base alla vecchia formulazione, i conferimenti e gli accantonamenti di utili a riserva effettuati oltre il quinto esercizio precedente non avrebbero assunto più alcuna rilevanza.
Nella versione definitiva approvata dalla Camera, il riferimento al capitale proprio esistente alla «chiusura del quinto esercizio precedente» è stato cancellato, ripristinando così il confronto con il capitale proprio dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 e, di conseguenza, la natura permanente del beneficio.
Con riferimento all’obbligo di ricalcolo degli acconti, va infine evidenziato come le menzionate modifiche legislative si differenzino rispetto a quanto previsto in passato. A fronte dell’incremento delle aliquote del rendimento nozionale stabilito dalla legge di Stabilità 2014 (articolo 1 comma 137 legge 147/2013), infatti, era stato imposto ai contribuenti di rideterminare gli acconti dovuti tenendo conto delle aliquote in vigore per il periodo d’imposta precedente, al fine di evitare l’anticipazione finanziaria di una misura di favore.
In questo caso, invece, il ricalcolo degli acconti è testo ad anticipare una norma evidentemente penalizzate per i contribuenti. Tale previsione determina, nella sostanza, l’anticipazione «retroattiva» degli effetti di una norma di carattere fiscale, con la conseguente forzatura dei principi sanciti dalla legge 212/2000 (Statuto del contribuente).

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