Per i bitcoin assimilazione in bilico
Le valute virtuali, la più nota delle quali è il bitcoin, sono entrate nel campo di interesse del fisco. La risposta delle Entrate all’interpello 956-39/2018 (smentendo la risoluzione 72/E/2016) statuisce che le valute virtuali devono essere indicate nel quadro RW e - se cedute a termine, oppure utilizzate come nozionale di contratti derivati differenziali o, infine, cedute o prelevate dal borsellino elettronico - generano redditi diversi di natura finanziaria (si veda Il Sole 24 Ore di sabato e domenica). Il valore delle valute virtuali archiviate nel borsellino elettronico non è però soggetto a Ivafe in quanto, per le Entrate, l’imposta si applica ai depositi e conti solo di natura bancaria.
Che sia opportuno monitorare le operazioni che coinvolgono valute virtuali è fuori discussione. Si dubita però che l’attuale impianto legislativo sia adatto per realizzare questo obiettivo. È, infatti, necessario eccedere nell’applicazione di norme “per analogia”. Vediamo perché.
In primo luogo, l’Amministrazione finanziaria assimila le valute virtuali alle «valute estere» così da attrarle nella categoria delle attività finanziarie estere che, in presenza di altre condizioni, sono suscettibili di produrre plusvalenze imponibili in Italia e che quindi, in base alla circolare 38/E/2013, devono essere indicate nel quadro RW anche se detenute in Italia al di fuori del circuito degli intermediari. Le valute virtuali, tuttavia, sono molto dissimili dalle valute estere.
La «valuta virtuale» è definita dall’articolo 1, comma 2, lettera qq) del Dgs 231 del 2007, come «la rappresentazione digitale di valore, non emessa da una banca centrale o un’autorità pubblica, non necessariamente collegata a una valuta con corso legale, utilizzata come mezzo di scambio per l’acquisto di beni e servizi e trasferita, archiviata e negoziata elettronicamente».
La definizione corrisponde a quella della Financial action task force (Fatf) nel documento «Virtual currencies key definitions ad potential Aml/Cft risks» del giugno 2014 e dell’European Bank Autority (Eba), «Opinion on “’virtual currencies”» del luglio 2014.
Questa definizione riflette un aspetto delle valute virtuali che le differenzia dalla moneta elettronica. Si tratta del fatto che – specie nella versione cosiddetta «decentrata», come nel caso dei bitcoin -‒ le valute virtuali non rappresentano un credito verso un emittente (si veda l’Eba opinion, punto 30). Nel documento della Fatf si afferma che la «convertibilità» delle valute virtuali non è «d’ufficio», ma è piuttosto una «convertibilità di fatto» dovuta semplicemente all’esistenza di un mercato in cui la valuta è negoziata. Pertanto, evidenzia la Fatf, una data valuta virtuale è «convertibile» solo fino a quando vi siano privati che la accettino come mezzo di pagamento, o in cambio di valuta a corso legale, non essendo la «convertibilità» garantita dalla legge. In sintesi, come ricorda la Banca d’Italia nelle sue «Avvertenza sull’utilizzo delle cosiddette “valute virtuali”» del 30 gennaio 2015 «le valute virtuali (…) non devono per legge essere obbligatoriamente accettate per l’estinzione delle obbligazioni pecuniarie, ma possono essere utilizzate per acquistare beni o servizi solo se il venditore è disponibile ad accettarle». Il concetto è stato ribadito (ma il chiarimento non è più richiamato nell’interpello del 2018 ) nella risoluzione 72/E del 2016 ‒ secondo la quale «la circolazione dei bitcoin, quale mezzo di pagamento si fonda sull’accettazione volontaria da parte degli operatori del mercato che, sulla base della fiducia, la ricevono come corrispettivo nello scambio di beni e servizi, riconoscendone, quindi, il valore di scambio indipendentemente da un obbligo di legge». È quindi molto difficile assimilare le valute virtuali a quelle estere, perché non sono convertibili per legge e non sono emesse o garantite da uno Stato.
Non è poi chiaro per quale motivo tutte le valute diverse dall’euro (comprese quelle virtuali) debbano essere considerate “estere” e non solo quelle emesse da Stati esteri. Non possono neppure essere inquadrate nell’ambito delle altre attività finanziarie perché non attribuiscono al possessore alcun diritto, ma solo l’aspettativa di essere accettate da una controparte in cambio di altri valori, come un qualsiasi altro bene.
Potrebbero forse rientrare nella definizione di «beni patrimoniali», ma vanno indicati nel quadro RW solo se sono detenuti all’estero e le valute virtuali, a causa della loro immaterialità, non sono fisicamente localizzabili.