Controlli e liti

Per i Comuni decisione entro il 5 febbraio

di Luigi Lovecchio

Non c’è solo la riapertura della rottamazione dei ruoli dell’ex Equitalia. La chance della definizione agevolata viene riaperta anche per tributi o anche multe stradali riscosse con l’ingiunzione dagli enti territoriali (Comuni, Province, Regioni e Città metropolitane). La deadline entro cui decidere se avvalersi di questa opportunità è il 5 febbraio 2018 (in realtà il termine dei 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto fiscale scade il 4 febbraio ma siccome cade di domenica slitta al giorno successivo). Entro tale scadenza gli enti territoriali (comuni, province, regioni e città metropolitane) possono approvare un atto a contenuto normativo (regolamento o legge regionale) per definire le ingiunzioni di pagamento emesse in materia di entrate proprie entro il 16 ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni.

La facoltà (prevista nell’articolo 1, comma 11-quater, Dl 148/2017) è la riproposizione di una possibilità già contemplata nell’articolo 6-ter del Dl 193/2016 (il decreto fiscale collegato alla manovra dello scorso anno), che può essere sfruttata una seconda volta anche dagli enti che se ne fossero già avvalsi. In concreto, i soggetti maggiormente interessati sono i comuni. La ratio della disposizione è quella di consentire agli enti impositori che non si sono serviti di agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) o, in passato, di Equitalia per la riscossione coattiva delle entrate proprie di adottare una forma di sanatoria analoga a quella appena riproposta per le entrate gestite dall’agente della riscossione.

Le entrate interessate sono in generale quelle tributarie (si pensi ad esempio a Ici, Imu e tassa rifiuti) ma anche le multe stradali. Per espressa previsione di legge, possono essere condonate anche le ingiunzioni emesse, per conto dei comuni, dai concessionari privati della riscossione coattiva, iscritti nell’albo previsto dall’articolo 53 del Dlgs 446/1997. Diversamente dalla definizione nazionale, in questo caso lo sconto è rappresentato dalle sole sanzioni, non anche dagli interessi di mora che quindi restano dovuti. Per le violazioni al codice della strada, invece, la rottamazione locale è allineata a quella nazionale, poiché determina l’azzeramento degli interessi, mentre l’importo della multa va pagato. Con riferimento ai tributi comunali, comunque, il risparmio sulle sanzioni non è di poco conto, se si considera che in caso di omissione dichiarativa si applica la sanzione dal 100% al 200% dell’imposta, mentre in ipotesi di infedeltà la sanzione diventa dal 50% al 100 per cento. Per l’omesso pagamento è irrogata la medesima sanzione prevista per le entrate erariali (30% ovvero 15%, se il ritardo non supera 90 giorni).

Non rileva l’annualità di riferimento del tributo o della multa, poiché ciò che conta è che l’ingiunzione sia stata notificata (cioè, spedita) entro il 16 ottobre scorso. La disciplina attuativa è rimessa al regolamento locale, che stabilisce la scadenza di presentazione dell’istanza nonché delle rate della definizione. L’ultima rata non può comunque superare il 30 settembre 2018. Il mancato o ritardato pagamento di una qualsiasi delle rate comporta il venir meno di tutti i benefici di legge. I modelli da utilizzare sono quelli messi a disposizione dall’ente impositore.

Diversamente da quanto è accaduto con la riproposizione della rottamazione nazionale, nell’ipotesi in cui il comune si fosse già avvalso di tale potere, in virtù dell’articolo 6-ter del Dl 193/2016, l’eventuale riapertura dei termini non sarebbe preclusa ai soggetti che, avendo già presentato l’istanza la prima volta, fossero decaduti dai benefici di legge.

I Comuni devono dare adeguata pubblicità al regolamento adottato, attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale.

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