Per le imprese serve l’invio semplificato al cliente privato
L’arrivo della fattura elettronica generalizzata per tutte le transazioni tra privati dal 1° gennaio 2019 è una rivoluzione. Avrà un impatto importante sulle imprese e sulle loro procedure di certificazione dei corrispettivi e non si fermerà a questo: non riguarderà solo i rapporti tra operatori economici (B2B), ma anche i rapporti verso i consumatori finali (B2C). A sperimentarlo in anteprima (dal 1° luglio 2018) saranno alcuni settori: appalti pubblici e cessioni di carburanti.
L’obbligo (previsto dall’articolo 1, commi da 509 a 513, della legge di bilancio 2018 approvata in prima lettura dal Senato) interesserà tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Gli unici esonerati saranno gli aderenti al regime fiscale forfetario per i contribuenti minori (legge 190/2014) e al regime dei minimi (Dl 98/2011 per imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità).
Le uniche operazioni escluse dall’obbligo saranno quelle transfrontaliere, cioè cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, salvo quelle per le quali sia emessa una bolletta doganale o siano emesse e ricevute fatture elettroniche Per queste operazioni escluse andrà comunque trasmesso uno “spesometro ridotto”, entro il 5 del mese successivo a quello della data del documento emesso o a quello della data di ricezione del documento ricevuto.
Quando la legge di bilancio parla di fattura elettronica non vuol fare riferimento a un generico file informatico trasmesso via email tra le parti, ma prevede che le informazioni siano strutturate in un formato XML predefinito e che vengano veicolate dal cedente/prestatore al cessionario/committente tramite il sistema di interscambio (SdI) dell’agenzia delle Entrate. Formato e regole (almeno quelle conosciute ad oggi) saranno quelle previste per le fatture elettroniche finora utilizzano per le fatture verso la pubblica amministrazione. Ciò pone due problemi per l’impresa emittente: definire un nuovo processo di fatturazione e un nuovo processo di trasmissione e più in particolare di indirizzamento della fattura.
Sotto quest’ultimo profilo è chiaro che l’emittente, ancor prima di fatturare, dovrà acquisire dal cessionario/committente l’indirizzo a cui trasmettere il documento. L’indirizzo che nella maggior parte dei casi verrà utilizzato per inviare le fatture sarà di Pec. In alternativa, potranno essere individuate altre forme di invio tramite intermediari abilitati o interfaccia, utilizzando quale indirizzo la partita Iva o il codice fiscale del cliente. Sull’indirizzamento la questione più urgente da risolvere è definire una modalità semplificata nei rapporti coi consumatori finali: pare impossibile richiedere a tutti di acquisire una Pec, ma deve essere possibile, anche per l’esercente al minuto, emettere tempestivamente una fattura elettronica. S’immagini il caso in cui un consumatore che chieda ad un commerciante al minuto l’emissione di una fattura ovvero che in ragione della specifica attività l’operatore sia chiamato per obbligo ad emettere una fattura (si pensi al tour operator che deve emettere una fattura direttamente al viaggiatore anche attraverso l’agenzia di viaggio). In questa situazione il commerciante o il tour operator non sarà in grado di emettere la fattura a meno che non sia abilitato, richiedendo il codice fiscale del cliente, ad emettere la fattura inviandola allo SdI ad un indirizzo generico predefinito dall’agenzia delle Entrate, rilasciando al cliente un documento cartaceo ovvero inviando allo stesso (su autorizzazione del cliente stesso) un documento elettronico via email.