Adempimenti

Per l’acconto Imu omesso o carente si apre la finestra del ravvedimento breve

di Paola Bonsignore e Pierpaolo Ceroli

Passata la scadenza per il ravvedimento sprint (era ieri 2 luglio 2018), c’è ancora tempo per rimediare a errori di calcolo o mancato versamento dell’acconto Imu dello scorso 18 giugno usufruendo della riduzione delle sanzioni. La finestra utile che si apre oggi 3 luglio fino al 18 luglio 2018 è quella del ravvedimento breve con sanzione ridotta all’1,5% (1/10 del 15%).

Ma facciamo un passo indietro. Il contribuente accortosi dell’errore o omissione dell’imposta municipale unica potrà versare l’importo scaduto maggiorato di interessi, pari allo 0,3%, e sanzioni il cui ammontare ordinario è pari al 30% del tributo non versato (ridotte alla metà se il pagamento avviene entro 90 giorni, quindi pari al 15%, ex articolo 13 Dlgs 471/1997). Alla sanzione ordinaria (del 30% o del 15%) si applicheranno le riduzioni previste dall’articolo articolo 13, comma 1, del Dlgs 471/1997 e 13, comma 1, lettere a), a-bis) e b) Dlgs 472/1997. Quindi questa sarà pari a :
0,1% del tributo non versato per ciascun giorno di ritardo se il versamento è effettuato entro 14 giorni dalla scadenza (ravvedimento sprint) e in questo caso il termine per usufruirne scadeva il 2 luglio 2018;
1,5% del tributo non versato se il versamento è effettuato dopo 15 giorni, ma entro i 30 giorni, dalla scadenza (ravvedimento breve) e, quindi, il periodo interessato va dal 3 al 18 luglio 2018;
1,67% del tributo non versato se il versamento è effettuato dopo 30 giorni, ma entro i 90 giorni, dalla scadenza (ravvedimento medio) e, quindi, il periodo interessato va dal 19 luglio al 17 settembre 2018;
3,75% del tributo non versato se il versamento è effettuato dopo i 90 giorni dalla scadenza (quindi dal 18 settembre 2018) ed entro il 1° luglio 2019 perché il 30 luglio cade di domenica (ravvedimento lungo).

Decorso tale ultimo termine il contribuente non potrà più ravvedersi in quanto le riduzioni fino a un quinto sono applicabili ai soli tributi amministrati dall’agenzia delle Entrate ed, in parte, ai tributi doganali e alle accise amministrati dall’agenzia delle Dogane e dei monopoli (ex articolo 13, comma 1-bis, del Dlgs 472/1997).

Definito l’ammontare dell’imposta dovuta, degli interessi di mora e delle sanzioni ridotte in base al termine di versamento si procederà alla compilazione del modello F24, compilando la sezione «Imu e altri tributi locali» nel modo seguente:
•indicare il codice catastale del Comune in cui è localizzato l’immobile nella colonna «codice ente/ codice comune»;
•barrare la casella «Ravv.»;
•barrare la casella «Acconto»;
•indicare il numero di immobili;
•indicare il codice tributo relativo alla tipologia di immobile oggetto di ravvedimento;
•indicare l’anno 2018 nella col. «anno di riferimento»;
•l’ammontare dell’imposta dovuta maggiorata degli interessi e delle sanzioni nella colonna «importi a debito versati».

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