Per l’Ace niente stretta nell’investimento in titoli
Le definizioni di “intermediari finanziari” e di “società di partecipazione non finanziaria e assimilati” contenute nel nuovo articolo 162-bis del Testo unico, non comprendono una serie di soggetti che pur rientrando oggettivamente nel novero delle società finanziarie non sono qualificabili come “Intermediari finanziari” né come “Società di partecipazione finanziaria e assimilati”. Fra questi soggetti vanno annoverati, ad esempio (Assonime, circolare 9 del 2017) le “finanziarie regionali” che svolgono attività di attuazione delle politiche economiche e di sostegno al sistema economico ed imprenditoriale locale; le società che acquistano crediti deteriorati (non performing loans) al fine del loro “recupero” in via stragiudiziale; le società che si occupano dell'acquisto di crediti Iva (articolo 2, comma 2, lettera a) del Dm 53 del 2015); le società di mutuo soccorso che erogano contributi economici agli associati; le società di riscossione di tributi.
Dovrebbe essere chiaro, a questo punto che tutti questi soggetti sono in tutto e per tutto assimilati alle società industriali sia ai fini delle deducibilità degli interessi passivi, delle svalutazioni e delle perdite su crediti sia ai fini del calcolo della base imponibile Irap e sia, infine, per quanto riguarda la non applicazione di maggiorazioni delle aliquote Ires ed Irap.
Per quanto rigaurda l’Ace, ll legislatore non ha messo mano all'articolo 1, comma 550, lettera d), della legge 232/2016, in base al quale per i soggetti diversi dalle banche e dalle imprese di assicurazione la variazione in aumento del capitale proprio non ha effetto fino a concorrenza dell'incremento delle consistenze dei titoli e valori mobiliari diversi dalle partecipazioni rispetto a quelli risultanti dal bilancio relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2010.
Resta confermata quindi la posizione restitutiva già desumibile dall'articolo 5, comma 3 del decreto 3 agosto 2017 (decreto Ace) il quale precisa che la locuzione “banche e imprese di assicurazione” va intesa in senso ampio, comprendendo tutti i soggetti che svolgono attività finanziarie ed assicurative di cui alla sezione K dell'Atecofin 2007 ad esclusione, tuttavia, delle holding non finanziarie, le quali restano soggette alla sterilizzazione della variazione in aumento.
La relazione al decreto aggiunge che sono assimilate alle holding non finanziarie «tutti quei soggetti che svolgono attività che non configurano operatività nei confronti del pubblico, sulla base di quanto previsto nell'articolo 3, comma 2, del decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53, se inclusi in un gruppo di soggetti che svolgono prevalentemente attività diverse da quelle finanziarie». Quindi una società captive di un gruppo industriale che acquistasse o sottoscrivesse titoli o valori mobiliari diversi dalle partecipazioni potrebbe subire la sterilizzazione degli eventuali incrementi di base Ace.
Come osservato dall'Assonime, nella circolare 13/2018, pag. 50, «in ogni caso, la rigidità di questa soluzione normativa è stata in qualche modo mitigata dalle indicazioni rese dalla relazione illustrativa, secondo cui l'acquisto da parte dell'holding industriale e delle altre società sopraindicate di titoli non partecipativi emessi da soggetti del gruppo non ricadono nell'ambito applicativo di questa sterilizzazione, bensì integrano la fattispecie antielusiva di cui all'articolo 10, comma 3, lettera c ), del decreto attuativo».