Per l’Agenzia l’e-fattura inviata due volte si corregge con la nota di credito
L’agenzia delle Entrate, con la recente r isposta 395 , è intervenuta in merito all’invio erroneo di fatture elettroniche emesse già in precedenza (anni 2017 e 2018) e già contabilizzate in forma cartacea.
Dalla lettura della risposta in commento, si rileva che il caso preso in esame è quello dell’errore “puro”, ovvero della mera duplicazione di invio (di fattura già emessa e contabilizzata) dovuto ad un’anomalia tecnica del software impiegato per la gestione del processo di fatturazione elettronica avvenuto nel mese di gennaio corrente anno.
La soluzione interpretativa prospettata dal contribuente negherebbe l’applicazione dell’artico 26, Dpr 633/72, in quanto la fattispecie non risulterebbe ascrivibile ad alcuna delle ipotesi disciplinate dalla norma. La soluzione consisterebbe quindi, sempre secondo l’istante, nel mero scarto ex post delle fatture duplicate, senza alcun passaggio dalla contabilità.
L’Agenzia non è dello stesso avviso. Richiamando il tenore letterale dell’articolo 26 citato, ritiene quest’ultimo applicabile al caso di specie, in quanto la «duplicazione dell’invio» della fattura rientrerebbe in casi simili alle cause di «nullità, annullamento, revoca, risoluzione, rescissione».
La risposta dell’Agenzia ha sicuramente una sua utilità pratica all’interno della Pa, in quanto, attraverso l’emissione di note di credito, permette al Sistema di Interscambio di tracciare flussi di segno opposto rispetto a quello caratterizzato dall’invio erroneo delle fatture, “annullando” quindi a sistema l’errore. Tuttavia la soluzione pare contraria alla disposizione normativa.
Ad un primo esame, si potrebbe ipotizzare valido l’utilizzo delle note di credito, ex articolo 26, Dpr 633/72, quale metodo per stornare il “secondo invio” (quello elettronico) erroneamente effettuato.
Tuttavia, ad una disamina più attenta, non può sfuggire il fatto che tale problematica attenga non già ad un errore di fatturazione, ma ad un errato secondo invio di medesima fattura già emessa.
L’articolo 26 richiamato, a ben vedere, contempla una moltitudine di casi soggetti a rettifica, tutti comunque accomunati da un errore, formale o sostanziale, della fattura emessa. Ecco quindi che troviamo disciplinati dall’articolo 26 casi di: variazioni in aumento o in diminuzione della base imponibile o dell’imposta, correzioni di errori formali e di calcolo, casi di abbuoni e sconti successivamente intervenuti per accordo tra le parti, e così via. Il caso qui trattato, però, è differente: la fattura non è stata emessa con errori, semplicemente è stata inviata due volte.
L’Ufficio non tiene infatti conto che i casi di “dichiarazione di nullità, revoca “ e similari non attengono già al mero documento inviato (fattura “nulla” per erroneo invio) bensì identificano i casi in cui – come si legge nell’incipit del medesimo articolo – «un’operazione per la quale sia stata emessa fattura… viene meno in tutto o in parte». Nel caso di specie l’operazione sottostante l’emissione della fattura non è venuta meno, pertanto l’articolo 26 non può trovare applicazione.
Seguendo il suo iter logico, l’Agenzia precisa che laddove i duplicati delle fatture non abbiano partecipato alle liquidazioni Iva del 2019, le note di variazione non possono costituire titolo per il recupero in detrazione dell’Iva a debito.
Non va inoltre sottovalutata l’ultima previsione della Risposta in commento, che accolla, in capo al soggetto che ha inviato erroneamente due volte la medesima fattura, l’onere di «informare i destinatari dei duplicati delle fatture che non abbiano detratto l’iva e dedotto il costo ivi rappresentato, che le note di variazione ricevute non devono partecipare alla liquidazione periodica né vanno annotate in contabilità, salvo l’obbligo di conservazione del documento ricevuto».
In casi siffatti, sarebbe davvero auspicabile che l’Amministrazione Finanziaria, oltre a chiarire i corretti adempimenti da adottare, consideri il particolare contesto di novità e le correlate difficoltà interpretative, evitando di comminare qualsivoglia sanzione od emettere accertamenti di sorta in caso di oggettiva buona fede. In tale ottica, forse, può essere letta la frase, contenuta nella risposta, secondo cui «al fine di neutralizzare l’errato invio dei duplicati, l’istante può (ndr: non «deve») emettere in formato elettronico le rispettive note di variazione». Si tratterebbe quindi di una «possibilità» e non di un «dovere».
Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 395/2019