Percentuali di ricarico, il criterio di determinazione deve essere logico
L’individuazione, da parte dell’agenzia delle Entrate, del criterio di determinazione della percentuale di ricarico deve essere rispondente ai canoni di coerenza logica e di congruità che devono trovare il loro soddisfacimento mediante un’adeguata argomentazione, essendo concesso il ricorso al criterio della media aritmetica semplice, in luogo della media ponderale, nel caso in cui risulti dimostrata l’omogeneità della merce, ma non nella circostanza in cui, tra le differenti tipologie di prodotti, sussista una considerevole difformità di valore e le tipologie più diffuse presentino una percentuale di ricarico significativamente inferiore a quella risultante dal ricarico medio. A tale conclusione è giunta la Corte di cassazione attraverso la sentenza n. 10190/2018.
La controversia è stata originata dall’impugnazione, da parte di una Srl, di un avviso di accertamento emesso ai sensi dell’articolo 39 comma 2 del Dpr n. 600/1973. L’ufficio ha presentato ricorso avverso la sentenza con la quale la Ctr, rigettando l’appello, ha confermato la decisione di primo grado di parziale accoglimento del ricorso proposto dalla contribuente.
Nel caso specifico i giudici di merito, pur riconoscendo la legittimità dell’accertamento operato ai sensi dell’articolo 39 comma 2 del Dpr n. 600/1973, hanno ritenuto infondati i rilievi, evidenziando che la percentuale di ricarico, determinata utilizzando la media aritmetica, non avesse adeguatamente ponderato la vendita di tutti i prodotti che non potevano essere massificati e, pertanto, risultava corretto il ricarico contabilizzato dalla contribuente.
L’ufficio, premesso che la Ctr aveva riconosciuto la piena legittimità dell’accertamento effettuato ai sensi della norma invocata, ha dedotto l’errore in diritto in cui sarebbe incorso il collegio di merito nell’avere in seguito annullato l’atto impositivo, ritenendo che non potesse procedersi alla determinazione del ricarico attraverso la media di settore.
Il collegio di legittimità ha respinto il ricorso in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione (sentenza n. 17952/2013) e in tema di accertamento induttivo del reddito d’impresa, nel caso in cui sia consentito, a norma dell’articolo 39 comma 2 del Dpr n. 600/1973, di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili, sebbene esistenti, la scelta, da parte dell’ufficio, del criterio di determinazione della percentuale di ricarico deve rispondere a canoni di coerenza logica e congruità che devono essere esplicitati attraverso un adeguato ragionamento, essendo consentito il ricorso al criterio della “media aritmetica semplice” in luogo della “media ponderale” qualora risulti l’omogeneità della merce, ma non quando fra i vari tipi di prodotti esista una notevole differenza di valore e i tipi più venduti presentino una percentuale di ricarico nettamente inferiore rispetto a quella risultante dalla determinazione del ricarico medio (Cassazione sentenza n. 10148/2010).
Il controllo di logicità sulla scelta e sull’applicazione del criterio di calcolo per il ricarico, si estende anche alla congruità del campione selezionato per la comparazione tra i prezzi di rivendita e di acquisto, non potendo arbitrariamente limitarsi ad alcuni articoli soltanto ma dovendo riferirsi - in relazione agli elementi conoscitivi acquisiti nel corso dell’indagine svolta dall’ufficio - a tutte le merci commercializzate dalla impresa risultanti dall’inventario generale (Cassazione sentenza n. 6852/2009) o comunque a un gruppo significativo, per qualità e quantità dei beni oggetto dell’attività di impresa, anche senza estendersi necessariamente alla totalità dei beni
Cassazione, sentenza 10190/2018